Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 322/1999

((Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973)) concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Pubblicato: 16/09/1999 In vigore dal: 04/08/1999 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 322/1999 alla disciplina igienica degli imballaggi e recipienti a contatto con alimenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 322/1999 aggiorna la normativa del 1973 sulla sicurezza igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati al contatto con sostanze alimentari o prodotti per l'uso personale. Le modifiche riguardano principalmente l'allegato II relativo alle materie plastiche, dove vengono aggiunte nuove sostanze autorizzate come additivi e si estende l'elenco degli stearati ammessi includendo il magnesio. In particolare, viene introdotta una miscela di benzofurani con limite massimo di migrazione (LMS) di 5 mg/kg, sostanza utilizzata come stabilizzante nelle materie plastiche. Questa normativa si applica a tutti i produttori e commercianti di imballaggi e recipienti in plastica destinati al contatto alimentare, sia a livello nazionale che europeo, garantendo che solo sostanze sicure e controllate possano essere utilizzate nella loro composizione.

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Riferimento normativo

DECRETO 4 agosto 1999, n. 322

Testo normativo

DECRETO n. 322/1999 # DECRETO 4 agosto 1999, n. 322 ## <em><strong>((Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973))</strong></em> concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. IL MINISTRO DELLA SANIT&Agrave; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982. n. 777, modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il decreto del Ministro della sanit&agrave; 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanit&agrave; 22 luglio 1998, n. 338; Viste le richieste avanzate dalle categorie interessate; Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanit&agrave; che si &egrave; espresso nelle sedute del 16 dicembre 1998 e del 20 gennaio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 18 febbraio 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 17 giugno 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 , modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, &egrave; modificato come segue: a) &egrave; aggiunta, in fine, la seguente sostanza: "Miscela di 5,7-Diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e 5,7-Diterz.butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran - 2 - one (0-20% p/p). LMS: 5mg/kg"; b) la voce "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio" &egrave; sostituita dalla seguente: "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio". 2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 21 DICEMBRE 2010, N. 258)) . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. &Egrave; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 1999 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1999 Registro n. 2 Sanit&agrave;, foglio n. 65

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Il Decreto 322/1999 rappresenta il riferimento normativo per la disciplina igienica degli imballaggi e recipienti a contatto con alimenti, affrontando tematiche di sicurezza alimentare, additivi per materie plastiche e limiti di migrazione (LMS). Aziende produttrici di packaging, importatori e distributori devono conformarsi alle disposizioni su additivi autorizzati, stearati e sostanze vietate, con particolare attenzione alla compatibilità con la normativa europea e all'accordo sullo spazio economico europeo.

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