Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 316/1999

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95.

Pubblicato: 13/09/1999 In vigore dal: 21/07/1999 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 316/1999 all'organizzazione del servizio di controllo interno del Ministero del Commercio con l'Estero?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 316/1999 modifica la struttura organizzativa del servizio di controllo interno presso il Ministero del Commercio con l'Estero, precedentemente disciplinato dal DM 95/1997. La principale innovazione riguarda la direzione del servizio, che viene affidata a un collegio denominato "Collegio per il controllo interno", composto da tre membri nominati dal Ministro. Il presidente del collegio deve essere scelto tra magistrati amministrativi e contabili oppure tra dirigenti di prima fascia del ruolo unico, mentre gli altri due componenti devono essere dirigenti di seconda fascia. Tutti i dirigenti assegnati al collegio svolgono esclusivamente attività inerenti al controllo interno, garantendo così una dedicazione totale alle funzioni di verifica. Il decreto inoltre stabilisce l'assegnazione di un contingente di personale al servizio, composto da un massimo di tre dirigenti di seconda fascia, cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e tre unità con qualifica non superiore alla quinta. Questa strutturazione mira a rafforzare l'autonomia e l'efficacia del controllo interno nell'ambito dell'amministrazione ministeriale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 21 luglio 1999, n. 316

Testo normativo

DECRETO n. 316/1999 # DECRETO 21 luglio 1999, n. 316 ## Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95. IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l' articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , inviata con nota n. 35826 del 16 luglio 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifica dell'organizzazione del servizio di controllo interno 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95 , sono sostituiti dai seguenti: " 1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attività inerenti al servizio di controllo interno. 2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non superiore alla quinta.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1999 Il Ministro: Fassino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 116 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30. Si riporta il testo vigente dell'art. 20, come modificato dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1993, n. 276. "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obietti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 , recante: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, come modificato dall' art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95 , concernente: "Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1997, n. 83. Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell' art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95 , citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente regolamento: "Art. 3 (Organizzazione del servizio). - 1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato Collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del Commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all' art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al Collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attività inerenti al servizio di controllo interno. 2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non inferiore alla quinta". - Si riporta il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , citato nelle note alle premesse: "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonchè le modalità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 316/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 316/1999 disciplina l'organizzazione del servizio di controllo interno presso il Ministero del Commercio con l'Estero, modificando le disposizioni sulla governance amministrativa, la responsabilità dirigenziale e i meccanismi di verifica dei risultati della gestione pubblica. Amministratori pubblici e dirigenti della pubblica amministrazione consultano questa normativa per comprendere le modalità di istituzione dei nuclei di valutazione, l'autonomia degli uffici di controllo interno e i parametri di riferimento per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche secondo il decreto legislativo 29/1993.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1999

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro … Decreto del Presidente della Repubblica 558 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste c… Decreto Ministeriale 557 Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concerne… Decreto del Presidente della Repubblica 556 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1… Decreto Ministeriale 555 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 19… Decreto del Presidente della Repubblica 554 Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo n… Decreto Ministeriale 552 Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la … Decreto Ministeriale 553 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, … Decreto del Presidente della Repubblica 551

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →