Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati.
Quali sono i compiti di coordinamento nazionale affidati all'Istituto Superiore di Sanità in materia di sangue ed emoderivati secondo il Decreto Ministeriale 308/1997?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 308/1997 disciplina l'organizzazione del sistema trasfusionale italiano, stabilendo come deve funzionare il coordinamento tra il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Il decreto si applica alle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione del sangue e dei suoi derivati, con l'obiettivo di garantire l'autosufficienza nazionale e razionalizzare il sistema trasfusionale. In pratica, l'ISS deve coordinare a livello nazionale le attività regionali, raccogliere dati, controllare le operazioni e gestire la cessione di sangue e emoderivati tra le regioni, operando secondo le direttive tecniche del Ministero della Sanità. Tuttavia, è importante sottolineare che la Corte Costituzionale ha successivamente annullato parti significative di questo decreto (sentenza n. 420/1999), ritenendo che lo Stato non potesse imporre vincoli e obblighi alle regioni in questa materia, riconoscendo maggiore autonomia alle regioni e province autonome nella gestione del settore trasfusionale.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 luglio 1997, n. 308
Testo normativo
DECRETO n. 308/1997
# DECRETO 17 luglio 1997, n. 308
## Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di
coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei centri
regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed
emoderivati.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 , concernente la "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; Visto in particolare l' articolo 8, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107 , che demanda all'Istituto superiore di sanità il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e di compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994 ; Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto superiore di sanità, per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle direttive tecniche emanate dal Ministero della sanità, possa avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 ; Ritenuta la conseguente esigenza di adottare norme per regolamentare l'esercizio della funzione di coordinamento e per disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in armonia con le attribuzioni di competenza del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome; Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107 ; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995; Udito il pare del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 14 aprile 1997 con protocollo n. 900.5-bis/CNST.2/225; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107 , nonchè le modalità di raccordo a livello centrale delle attività del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonchè in quella della gestione delle attività connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 4 novembre 1999, n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 10/11/1999, n. 45), "Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanità, in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanità 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2".
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Il Decreto 308/1997 regola il coordinamento nazionale del sistema trasfusionale, affidando compiti di controllo e gestione all'Istituto Superiore di Sanità e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Professionisti del settore sanitario e amministratori regionali lo consultano per comprendere i rapporti tra enti centrali e regionali, la raccolta e compensazione del sangue, e le modalità di autosufficienza nazionale degli emoderivati, tenendo conto dei limiti imposti dalla successiva sentenza costituzionale.
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