Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 30/1988

Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

Pubblicato: 10/02/1988 In vigore dal: 26/01/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 26 gennaio 1988, n. 30

Testo normativo

DECRETO n. 30/1988 # DECRETO 26 gennaio 1988, n. 30 ## Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ; Viste le relazioni della Direzione generale degli ospedali n. 900/6/1.AG/223/6217 in data 18 settembre 1987 e della Direzione generale dei servizi di medicina sociale n. 500.1/AG15/133-1055 in data 17 settembre 1987 con le quali veniva chiesto il parere del Consiglio sanitario nazionale in ordine all'identificazione del profilo professionale attinente a nuove figure e alla relativa collocazione nei ruoli ai sensi dell' art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ; Considerato che, ai sensi del precitato art. 1, quarto comma, il provvedimento ministeriale può avere riguardo all'integrazione della tabella 1, allegata al decreto stesso, mediante l'individuazione di nuovi profili professionali o posizioni funzionali; Considerata la necessità di emanare il relativo provvedimento; Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 9 dicembre 1987; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e sue modificazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell' art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , sono istituite le figure ed identificati i profili professionali di cui ai punti sottoindicati: 1) Audioprotesista: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario - tabella N - personale con funzioni di riabilitazione. Funzioni: fornitura, su prescrizione dell'audiologo o dell'otorinolaringoiatra, di apparecchi acustici per la correzione dei difetti dell'udito; prove per la scelta, l'adattamento ed il controllo della protesi, anche mediante il rilevamento dell'impronta del condotto uditivo; addestramento all'uso della protesi e fornitura di presidi atti a proteggere l'udito dal rumore. La prescrizione specialistica per la sostituzione della protesi, ai fini del ripristino e per la riparazione di parti di essa, è richiesta solo nei confronti dei minori di anni 12. Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni. 2) Podologo: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario - tabella I - personale infermieristico. Funzioni: tratta direttamente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le unghie ipertrofiche, deformi ed incarnite, le verruche dei piedi nonchè il piede doloroso. Su prescrizione medica previene e svolge attività di medicazione delle ulcerazioni, delle piaghe o delle ferite del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a "rischio". Requisito specifico, salvo quelli di carattere generale, fissato dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione ai concorsi è il possesso di diploma di podologo conseguito dopo un corso triennale autorizzato dalla regione al quale si accede con l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche. 3) Tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario - tabella L - personale tecnico-sanitario. Funzioni: utilizzazione delle attrezzature relative alle nuove tecniche operatorie della cardiochirurgia, uso della macchina "cuore-polmoni" per la circolazione extracorporea. Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure presso strutture universitarie. 4) Tecnico di neurofisiopatologia: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario - tabella L - personale tecnico-sanitario. Funzioni: applicazione, su indicazione medica, delle metodiche specifiche agli accertamenti diagnostici in campo neurologico e neurochirurgico; allestimento delle apparecchiature e manutenzione ordinaria delle medesime. Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie. 5) Igienista dentale: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario - tabella L - personale tecnico-sanitario. Funzioni: svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni bucco-dentali alle strette dipendenze dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria. Collabora nella compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati clinico-statistici. Provvede all'ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici. Provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale, sull'uso razionale di diversi presidi specifici e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza di controlli clinici periodici. Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie.

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