Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 295/1997

Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.

Pubblicato: 11/09/1997 In vigore dal: 18/07/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti tecnici e le procedure per l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza destinato ai portatori di handicap?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 295/1997 stabilisce le prescrizioni tecniche per l'omologazione di dispositivi di segnalazione di emergenza utilizzati su veicoli condotti da persone invalide. Questi dispositivi hanno la funzione di segnalare a distanza situazioni di emergenza durante la circolazione stradale. La normativa si applica a tutti i dispositivi di questo tipo che devono circolare in Italia e riguarda sia i produttori che gli utilizzatori di tali equipaggiamenti. Il decreto prevede che l'omologazione sia rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione seguendo una procedura amministrativa specifica, con verifiche effettuate da centri prova autoveicoli (CPA) abilitati alle prove fotometriche. In deroga alle procedure ordinarie, sono accettati anche dispositivi conformi alle normative degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, purché riconosciuti di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile. Questo approccio consente l'armonizzazione con gli standard europei, facilitando la circolazione transfrontaliera di veicoli per invalidi.

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Riferimento normativo

DECRETO 18 luglio 1997, n. 295

Testo normativo

DECRETO n. 295/1997 # DECRETO 18 luglio 1997, n. 295 ## Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il nuovo codice della strada , approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , ed in particolare l'articolo 72, comma 7, il quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi, ovvero al loro trasporto; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 1995, n. 94 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, ritenuto di non poter accogliere la proposta di rettifica del quarto comma dell'articolo 1, poichè si è preferito seguire la formulazione concordata con le competenti autorità comunitarie ed inserita in disposizioni normative similari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL. 03693 del 23 luglio 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Per dispositivo per la segnalazione di emergenza per invalidi si intende un dispositivo destinato a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione di emergenza. 2. I dispositivi sopra definiti sono soggetti alla procedura di omologazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995. 3. La omologazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di verifiche effettuate da uno dei "Centro prova autoveicoli - CPA" abilitati alla effettuazione di prove fotometriche. 4. In deroga alle prescrizioni stabilite al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo, possono essere accettati dispositivi conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri della Unione europea, nonchè nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300 , purchè riconosciuti di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 72, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 è il seguente: "Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto". - Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 1995, n. 94 intitolato "Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995 . - Il testo della legge 28 luglio 1993, n. 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1993 - serie generale - n. 191. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il decreto riguarda l'omologazione di dispositivi di segnalazione di emergenza per invalidi, disciplinando le procedure amministrative secondo il Codice della Strada e il regolamento di esecuzione. Commercialisti e consulenti che assistono aziende produttrici di equipaggiamenti per veicoli devono considerare le prescrizioni tecniche, i centri prova autorizzati (CPA) e il riconoscimento di equivalenza con le normative europee dello Spazio Economico Europeo.

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