Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 284/1993

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

Pubblicato: 09/08/1993 In vigore dal: 02/02/1993 Documento ufficiale

Quali sono i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione dell'Interno e chi ne è responsabile secondo il DM 284/1993?

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Il Decreto Ministeriale 284/1993 è un regolamento che attua gli articoli 2 e 4 della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) e si applica a tutti i procedimenti amministrativi gestiti dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, sia quelli avviati su richiesta di parte che d'ufficio. Il decreto stabilisce termini specifici di conclusione per ciascun tipo di procedimento, differenziando tra uffici centrali (tabella A) e periferici (tabella B), garantendo così certezza sui tempi di risposta dell'amministrazione. Per i procedimenti non espressamente elencati nelle tabelle allegate, si applica il termine generale di 30 giorni previsto dalla legge 241/1990, salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare. Il decreto inoltre obbliga l'Amministrazione dell'Interno a designare per ogni procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, rendendo chiaro a cittadini e imprese chi contattare e a chi rivolgersi.

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Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 284/1993 # DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284 ## Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio. 2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici. 3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall' art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

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Il DM 284/1993 è il riferimento normativo per i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi presso il Ministero dell'Interno, disciplinando responsabili del procedimento, termini di completamento e obblighi di provvedimento espresso secondo la legge 241/1990. Professionisti e cittadini lo consultano per comprendere i tempi massimi di risposta dell'amministrazione, la designazione del responsabile del procedimento e l'applicazione del termine generale di 30 giorni in caso di omissione.

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