Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 282/1988
Modificazione al regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Riferimento normativo
DECRETO 7 giugno 1988, n. 282
Testo normativo
DECRETO n. 282/1988
# DECRETO 7 giugno 1988, n. 282
## Modificazione al regolamento di esecuzione del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , con il quale è stato approvato il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1988, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988 , con il quale è stata data attuazione alle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 relative ai pesi e alle dimensioni di taluni veicoli stradali; Rilevato che le prescrizioni relative alla pressione di gonfiaggio pneumatici stabilite all' art. 312, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , non più in linea con l'evoluzione tecnica del settore, impediscono la piena applicazione delle due sopracitate direttive; Visto l' art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , che demanda al Ministro dei trasporti la modifica di taluni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , tra i quali il citato art. 312; Decreta: Art. 1 L'art. 312 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , è sostituito dal seguente: "Art. 312 (art. 78 del testo unico) (Pressione di gonfiaggio). - 1. La pressione di gonfiaggio, misurata quando il pneumatico si trovi alla stessa temperatura dell'ambiente e non risenta di alcuna influenza dovuta all'esercizio, non deve essere superiore a 8 bar. 2. È ammessa una pressione di gonfiaggio superiore purchè sia verificato che - nelle corrispondenti condizioni di carico del pneumatico - il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato). Il carico unitario medio è determinato con le modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo. 3. Per i pneumatici dei veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , la pressione di gonfiaggio, misurata nelle stesse condizioni di cui al precedente comma 1, può raggiungere 10 bar e non trova applicazione il successivo comma 2". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 7 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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