Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 280/1987

Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.

Pubblicato: 16/07/1987 In vigore dal: 17/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 17 giugno 1987, n. 280

Testo normativo

DECRETO n. 280/1987 # DECRETO 17 giugno 1987, n. 280 ## Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733; Visto l' art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 ; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili; Decreta: Art. 1 L'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 è modificato come segue: CATEGORIE A E B Classe 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili. CATEGORIA C Classe 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili. NOTE Nota alle premesse: Il testo dell' art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 , e recante norme sulla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, è il seguente: "Art. 23. - Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 10 del D.M. 31 luglio 1934 recante: "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" è il seguente: "Art. 10. - Le classi dei depositi sono le seguenti: Categorie A e B: Classe 1ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3500 me. (benzina). Classe 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3500 me. (benzina). Classe 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 me. (benzina). Classe 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 me. (benzina). Classe 5ª - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 me. di merce imballata (benzina). Classe 6ª - Serbatoi interrati per distributori di benzina, della capacità, nell'abitato, di litri 3500 a 5000, secondo l'ubicazione; di litri 7000 nelle piazze e aree ampie e di litri 25.000 sulle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili. Classe 7ª - Depositi di capacità da 2 a 15 me. di merce imballata (benzina). Categoria C: Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1000 me. (oli combustibili). Classe 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1000 me. (oli combustibili). Classe 10ª - Serbatoi interrati per distributori di residui distillati per motori, della capacità fino a litri 8000 nell'abitato, litri 15.000 nelle piazze e nei porti e litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili. La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi; cioè ad esclusione dello spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti liquidi nei serbatoi, nonchè degli spazi entro i medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di dilatazione e di sicurezza. La capacità effettiva si ottiene, mediamente, dalla capacità geometrica dei serbatoi, defalcando le percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi interrati, 10 per cento per quelli fuori terra".

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