Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 274/2001

Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi.

Pubblicato: 10/07/2001 In vigore dal: 24/05/2001 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per ottenere il cofinanziamento dei programmi di informazione rivolti agli utenti di servizi assicurativi secondo il Decreto Ministeriale 274/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 274/2001 stabilisce le regole per il cofinanziamento di programmi informativi e di orientamento destinati ai consumatori nel settore assicurativo. I beneficiari sono le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute, che possono richiedere contributi al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (C.N.C.U.) per realizzare iniziative di informazione. Il decreto si applica in particolare ai programmi riguardanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, un settore dove l'informazione ai consumatori è considerata prioritaria. Il cofinanziamento avviene senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, utilizzando le disponibilità finanziarie già assegnate al C.N.C.U. dalla legge 281/1998. Per le associazioni di consumatori, questo rappresenta un'opportunità concreta per sviluppare attività di tutela e sensibilizzazione presso gli utenti dei servizi assicurativi, con particolare attenzione alle procedure e ai diritti relativi alle polizze obbligatorie.

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Riferimento normativo

DECRETO 24 maggio 2001, n. 274

Testo normativo

DECRETO n. 274/2001 # DECRETO 24 maggio 2001, n. 274 ## Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281 , recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57 , concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , citata, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti modalità e criteri del predetto cofinanziamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3 , sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito dall' articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ; Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato C.N.C.U. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 30 luglio 1998, n. 281 , reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 ". - Il testo dell' art. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) è il seguente: "Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'I.S.V.A.P.). - 1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) dall' art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 , e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'art. 1 nonchè nel presente articolo. 2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 , 2 , 5 , 6 , 7 e 8 dell'art. 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969 , introdotto dall'art. 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 12-quater. 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281 , è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al C.N.C.U. stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281 , e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. All' art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse; b) il quarto periodo è soppresso. 5. All' art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 , dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente: "5-quater. 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'I.S.V.A.P. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

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Il Decreto 274/2001 disciplina il cofinanziamento di programmi informativi per i consumatori di servizi assicurativi, con focus su assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto e diritti dei consumatori. Associazioni di consumatori, C.N.C.U., vigilanza assicurativa e tutela dell'utente sono i pilastri normativi di questo provvedimento, che si collega alla legge 281/1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e alla legge 57/2001 sulla regolazione dei mercati assicurativi.

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