Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Quali sono le definizioni fondamentali e la struttura del sistema universitario secondo il Decreto Ministeriale 270/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 270/2004 modifica il precedente regolamento del 1999 (DM 509/1999) relativo all'autonomia didattica degli atenei, introducendo una nuova architettura del sistema universitario italiano. Si applica a tutte le università italiane e riguarda l'organizzazione dei corsi di studio, dalla laurea triennale alla laurea magistrale fino ai diplomi di specializzazione. Il decreto stabilisce definizioni precise di concetti chiave come il credito formativo universitario (CFU), che misura il volume di lavoro richiesto allo studente, gli obiettivi formativi che caratterizzano il profilo professionale, e le attività formative che comprendono insegnamenti, seminari, tirocini e tesi. Per gli atenei e i responsabili della programmazione didattica, il decreto rappresenta il quadro normativo entro cui costruire i regolamenti didattici di ateneo e dei singoli corsi di studio, garantendo coerenza tra le classi di appartenenza, i settori scientifico-disciplinari e gli ambiti disciplinari definiti dal Ministero.
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Riferimento normativo
DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
Testo normativo
DECRETO n. 270/2004
# DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
## Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto l' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 , e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001 ; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ; Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 ; Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004; Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il ((Ministero dell'università e della ricerca)) ; b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni; c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ; d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ; e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 , e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11; o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
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Il DM 270/2004 è il riferimento principale per chi opera nel sistema universitario italiano in materia di ordinamenti didattici, crediti formativi universitari (CFU), classi di corsi di studio e settori scientifico-disciplinari. Rettori, presidi e responsabili della didattica lo consultano per definire curricula, obiettivi formativi e attività formative, nonché per garantire l'armonizzazione tra regolamenti didattici di ateneo e regolamenti dei singoli corsi di studio secondo le disposizioni ministeriali.
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