Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 265/1987

Divieto di pesca del pesce azzurro destinato alla produzione di farina di pesce.

Pubblicato: 10/07/1987 In vigore dal: 15/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 15 giugno 1987, n. 265

Testo normativo

DECRETO n. 265/1987 # DECRETO 15 giugno 1987, n. 265 ## Divieto di pesca del pesce azzurro destinato alla produzione di farina di pesce. Art. 1 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto l'art. 32 della citata legge che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al processo delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 , concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Considerato che alla luce dei dati scientifici disponibili gli stocks di pesce azzurro hanno registrato una contrazione lungo l'intero arco costiero nazionale, soprattutto in Alto e Medio Adriatico ed in particolare per le alici le cui catture risultano inferiori anche al 90% rispetto a quelle degli anni precedenti; Considerato altresì che tale riduzione è attribuibile ad una serie di fattori tra cui lo sfruttamento degli stocks stessi operato ai fini della produzione di farina di pesce; Ritenuto che una misura urgente di conservazione mediante un provvedimento di carattere provvisorio che si limiti inizialmente a vietare la cattura del pesce azzurro da destinare a farina di pesce è necessario per una valutazione delle possibilità di reintegrare degli stocks anzidetti; Visti i conformi pareri della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 10 giugno 1987; Decreta: Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è vietata la cattura, con qualunque mestiere di pesca, di pesce azzurro da destinare alla produzione di farina di pesce, ad esclusione dei normali scarti dell'attività di pesca e non commerciabili nonchè del pesce azzurro incassettato e rimasto invenduto. Gli organi consultivi di cui in premessa, entro un anno dalla data del presente decreto, procederanno ad una prima verifica degli effetti delle misure adottate. Resta in vigore quanto previsto dall'art. 125 del regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965 sulla pesca del novellame da allevamento. Sono fatte salve le competenze esclusive in materia di pesca delle regioni a statuto speciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Venezia, addì 15 giugno 1987 Il Ministro: DEGAN Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota al terzo comma delle premesse: Il testo dell' art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , è il seguente: "Art. 32 (Poteri del Ministro per la marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa". Nota al dispositivo: Il testo dell'art. 125 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968 , come modificato dall' art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e dal D.M. 5 maggio 1986, è il seguente: "Art. 125 (Novellame per allevamento). - Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonchè il commercio e il trasporto di esso".

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