Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 253/1993

Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma".

Pubblicato: 26/07/1993 In vigore dal: 15/02/1993 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le definizioni fondamentali per la produzione del Prosciutto di Parma secondo il Decreto Ministeriale 253/1993?

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Il Decreto Ministeriale 253/1993 è il regolamento di esecuzione della legge 26/1990 che disciplina la tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma". Si applica a tutti i produttori di prosciutto crudo ubicati nella zona tipica delimitata (provincia di Parma, a sud della via Emilia, fino a 900 metri di altitudine). Il decreto definisce concetti chiave come "organismo abilitato" (consorzio volontario di produttori incaricato della vigilanza), "produzione tutelata" (prosciutto munito di contrassegno identificativo), e "prescrizioni produttive" (disposizioni vincolanti per la qualità). Per essere riconosciuto come "produttore di Prosciutto di Parma", l'operatore deve destinare almeno il 75% della propria produzione annua di prosciutto crudo alla filiera tutelata presso stabilimenti ubicati nella zona delimitata. Il decreto stabilisce inoltre specifiche tecniche come la refrigerazione delle cosce suine (temperatura tra -1°C e +4°C) e definisce il "prosciuttificio" come stabilimento di produzione riconosciuto secondo le forme previste dalla normativa. Questi requisiti garantiscono la tracciabilità e la qualità del prodotto lungo l'intera filiera produttiva.

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Riferimento normativo

DECRETO 15 febbraio 1993, n. 253

Testo normativo

DECRETO n. 253/1993 # DECRETO 15 febbraio 1993, n. 253 ## Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma". IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26 , sulla tutela della denominazione del prosciutto di Parma, modificata dall' art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ed in particolare l'art. 23, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento: a) per "legge", si intende la legge 13 febbraio 1990, n. 26 ; b) per "organismo abilitato" si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento; c) per "produzione tutelata" si intende il prosciutto di Parma recante il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per "circuito della produzione tutelata" si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento; d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em- anate dall'organismo abilitato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera b); e) per "produttore di prosciutto di Parma", ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera g), della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche espressa in chilogrammi pari almeno al 75% (settantacinque per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 2, comma 1, della legge; f) per "refrigerazione" si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra - 1 C e + 4 C; g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'art. 12. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23 della legge n. 26/1990 è il seguente: "Art. 23 (Norme di esecuzione). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare: a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma; b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto; c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente art. 6; d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma; e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma; f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente art. 11 (per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, n.d.r.) ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio; g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente art. 11, comma 2 (per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, n.d.r.); h) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'art. 12, comma 1 (per il testo dell'art. 12 si veda in nota all'art. 10, n.d.r.); i) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) (per il testo dell'art. 3 si veda in nota agli articoli 20 e 21, n.d.r.), e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione. 2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 26/1990 prevede che: "La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone". - L' art. 1 della legge n. 26/1990 , come sostituito dall' art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , è così formulato: "Art. 1 (Denominazione del prodotto). - 1. La denominazione di origine 'Prosciutto di Parmà riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti". - Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 26/1990 prevede che: "Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente art. 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo art. 11 (per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, n.d.r.), ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità". - Per il testo dell' art. 23, comma 1, lettera g), della legge n. 26/1990 si veda in nota alle premesse.

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