Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 229/2001

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

Pubblicato: 16/06/2001 In vigore dal: 08/05/2001 Documento ufficiale

Quali sono le sostanze aromatizzanti autorizzate dal Decreto Ministeriale 229/2001 per l'impiego nei prodotti alimentari e quali sono i limiti di dosaggio?

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Il Decreto Ministeriale 229/2001 modifica la normativa italiana sugli aromi alimentari (decreto legislativo 107/1992) autorizzando quattro nuove sostanze aromatizzanti artificiali precedentemente non consentite in Italia, sebbene già legalmente accettate in altri Stati membri dell'Unione Europea. Le sostanze autorizzate sono: metilcicloesano, N-etil-2-isopropil-5-carbossammide, lattato di L-mentile e carbonato di mentolo con etilenglicole o propilenglicole. Questo decreto si applica ai produttori di confetteria e gomma da masticare che intendono utilizzare questi aromi nella preparazione dei loro prodotti. Le dosi massime di impiego variano a seconda della sostanza e del prodotto: per i prodotti di confetteria il limite è generalmente di 100-300 mg/kg, mentre per la gomma da masticare raggiunge 1200 mg/kg. Il decreto rappresenta un adeguamento della normativa italiana agli standard europei, rispondendo anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva sancito il principio di non discriminazione tra produttori nazionali e comunitari.

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Riferimento normativo

DECRETO 8 maggio 2001, n. 229

Testo normativo

DECRETO n. 229/2001 # DECRETO 8 maggio 2001, n. 229 ## Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 ; Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE , con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri; Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono; Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 10 aprile 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 , sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: Sostanza Campo di impiego Dose massima di impiego metilcicloesano prodotti di 100 mg/kg N-etil-2-isopropil-5- confetteria carbossammide (numero gomma da masticare 1200 mg/kg CAS39711-79-0) Lattato di L-mentile prodotti di 300 mg/kg (numero CAS confetteria 59259-38-0) gomma da masticare 1200 mg/kg Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg etilenglicole (numero confetteria CAS 156679-39-9) gomma da masticare 1200 mg/kg Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg 1 e 2-propilenglicole confetteria (numero CAS gomma da masticare 1200 mg/kg 30304-82-6) 2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente: "Art. 11 - 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonchè da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti; b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti; c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici; d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonchè nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti; e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti; f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed e); g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonchè le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione; h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c); i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi; l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi; m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi. 2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni; b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; c) i criteri specifici di purezza; d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b)." - La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE , riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 84 del 27 marzo 1999). - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1, comma 1: - L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 , riporta l'elenco delle "sostanze aromatizzanti artificiali" che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego. Nota all'art. 1, comma 2: - L'allegato VIII fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.

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Il Decreto Ministeriale 229/2001 disciplina le sostanze aromatizzanti artificiali, gli aromi alimentari e i limiti di dosaggio nei prodotti di confetteria e gomma da masticare. La normativa si basa sulla decisione comunitaria 1999/217/CE e sul decreto legislativo 107/1992, rappresentando un'armonizzazione con gli standard europei per le sostanze aromatizzanti legalmente accettate negli Stati membri. Aziende alimentari e produttori di confetti devono rispettare i requisiti di purezza e i campi di impiego specificati negli allegati tecnici.

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