Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 226/2002

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Pubblicato: 16/10/2002 In vigore dal: 24/07/2002 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per la concessione della garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese secondo il Decreto Ministeriale 226/2002?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 226/2002 modifica il precedente decreto n. 248/1999 e disciplina il funzionamento del Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a., istituito per assicurare una copertura parziale ai crediti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari alle piccole e medie imprese. La normativa si applica ai finanziamenti, alla locazione finanziaria e alle partecipazioni temporanee di minoranza al capitale delle PMI, estendendo la garanzia anche ai fondi gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi. Il decreto introduce importanti novità per adeguare la disciplina agli aiuti di Stato comunitari e per potenziare gli interventi a favore di specifiche categorie, in particolare le imprese a prevalente partecipazione femminile e quelle operanti nel commercio elettronico. Per le imprese femminili è prevista un'assistenza tecnica dedicata finalizzata alla concessione di finanziamenti garantiti dal fondo, rappresentando un intervento di supporto strutturato per favorire l'accesso al credito di questa categoria imprenditoriale.

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Riferimento normativo

DECRETO 24 luglio 2002, n. 226

Testo normativo

DECRETO n. 226/2002 # DECRETO 24 luglio 2002, n. 226 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante "Interventi urgenti per l'economia" ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 , con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997 , è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Ritenuto di apportare al citato regolamento n. 248 del 1999 le modifiche necessarie all'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nonchè al potenziamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per rispondere alle nuove esigenze emergenti dallo sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese; Considerata la necessità di prevedere, per le imprese a prevalente partecipazione femminile, l'attivazione di un intervento di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal fondo; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, e esaminate, in particolare, le perplessità palesate circa il comma 2 del nuovo articolo 6-bis che richiama la convenzione con il Mediocredito Centrale; Ritenuto che tali perplessità possano essere superate in quanto, come previsto dall'ottavo considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto e che le prestazioni di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esulano dal campo d'applicazione della stessa; Considerato che la convenzione con il Mediocredito Centrale per la gestione degli interventi del fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è prevista dall' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e che l'intervento di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-bis del presente decreto è inscindibile dalla concessione della garanzia ad opera del fondo precitato; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con la nota n. 13542 del 6 febbraio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 , di seguito denominato "decreto", è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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