Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 224/1999

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

Pubblicato: 13/07/1999 In vigore dal: 30/04/1999 Documento ufficiale

Quali sono i criteri generali e i requisiti che un'università deve possedere per istituire un corso di dottorato di ricerca secondo il Decreto Ministeriale 224/1999?

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Il Decreto Ministeriale 224/1999 stabilisce i criteri e i requisiti di idoneità che le sedi universitarie devono soddisfare per istituire corsi di dottorato di ricerca. I corsi possono essere attivati da singole università, da consorzi di università o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati. Le sedi devono possedere requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, personale adeguato, nonché strutture e attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività di ricerca. Il regolamento rimanda ai singoli atenei la disciplina specifica attraverso i loro regolamenti universitari, che devono definire modalità di accesso, conseguimento del titolo, obiettivi formativi, durata dei corsi e modalità di conferimento delle borse di studio. Aspetto rilevante è che le università mantengono autonomia nella gestione dei corsi, ma devono operare in conformità ai criteri generali fissati dal Ministero, garantendo così uno standard qualitativo nazionale per il dottorato di ricerca.

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Riferimento normativo

DECRETO 30 aprile 1999, n. 224

Testo normativo

DECRETO n. 224/1999 # DECRETO 30 aprile 1999, n. 224 ## Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 ; Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998; Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti interessati 1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonchè di strutture e attrezzature idonee. 3. Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 ; b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); d) per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) così recita: "Art. 4. - I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. 2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonchè le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchè alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca postlaurea si applicano le disposizioni di cui all' art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 . Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca postlaurea e postdottorato. 4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997 , e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università. 7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università". - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210 , si veda nelle note alle premesse.

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Il Decreto Ministeriale 224/1999 è il riferimento normativo per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, disciplinando requisiti di idoneità delle sedi, qualificazione scientifica del personale e dotazione di strutture. Università, consorzi universitari e soggetti convenzionati devono rispettare i criteri generali ministeriali per attivare programmi dottorali, borse di studio e attività di ricerca postlaurea.

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