Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.
Quali sono i criteri e le modalità per accedere alle agevolazioni finanziarie per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno secondo il Decreto Ministeriale 224/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 224/1992 disciplina le condizioni per ottenere finanziamenti agevolati destinati a promuovere l'imprenditorialità giovanile nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le agevolazioni sono riservate a società costituite in forma cooperativa o come società di persone/capitali, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa nelle regioni indicate. Per accedere ai benefici, la compagine sociale deve essere composta dalla maggioranza assoluta di soci con età compresa tra 18 e 29 anni, residenti nel Mezzogiorno da prima del 24 ottobre 1985, oppure esclusivamente da soci di età tra 18 e 35 anni con i medesimi requisiti di residenza. Un aspetto rilevante è il divieto di cumulo: nessun socio può contemporaneamente detenere quote o azioni in altre società o cooperative già beneficiarie di queste agevolazioni. La normativa è stata successivamente modificata da una sentenza della Corte Costituzionale che ha esteso i benefici anche ai comuni dell'Isola d'Elba, Isola del Giglio e Capraia Isola, inizialmente esclusi dal decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 gennaio 1992, n. 224
Testo normativo
DECRETO n. 224/1992
# DECRETO 17 gennaio 1992, n. 224
## Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle
agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialitàgiovanile nel Mezzogiorno; Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 ; Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 , le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue: a) in forma cooperativa, ai sensi dell' art. 2511 e seguenti del codice civile , avente le caratteristiche di cui all' art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 ; b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile . ((1)) 2. Per le società di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita: a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall' art. 2532, comma 3, del codice civile nonchè, per le società di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria; b) esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore. 3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 26 febbraio 1993, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/1993, n. 11), "Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 ); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari".
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Il Decreto Ministeriale 224/1992 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, disciplinando requisiti soggettivi, forme societarie ammesse, limiti di età dei soci e vincoli di residenza. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'ammissibilità di società giovani ai finanziamenti agevolati, il divieto di cumulo dei benefici e le modifiche apportate dalla giurisprudenza costituzionale.
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