Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 223/2011

Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo). (12G0006)

Pubblicato: 18/01/2012 In vigore dal: 29/11/2011 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto Ministeriale 223/2011 riguardanti i contratti degli esperti di cooperazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 223/2011 disciplina i contratti di diritto privato stipulati con gli esperti di cooperazione già in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Il decreto si applica specificamente agli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cioè esperti provenienti da organismi internazionali e professionisti con competenze specifiche nel settore della cooperazione internazionale. La normativa stabilisce che questi contratti devono essere stipulati a termine secondo le disposizioni del decreto legislativo 368/2001, che prevede il principio generale del contratto a tempo indeterminato come regola, con eccezioni per situazioni specifiche. Il decreto inoltre fissa un limite massimo di età (67 anni) oltre il quale non è possibile prorogare i rapporti contrattuali, garantendo così una gestione ordinata del personale tecnico impiegato nei progetti di cooperazione allo sviluppo.

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Riferimento normativo

DECRETO 29 novembre 2011, n. 223

Testo normativo

DECRETO n. 223/2011 # DECRETO 29 novembre 2011, n. 223 ## Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo). (12G0006) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 , recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177 , recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l'articolo 1, comma 01; Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 , recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126 , ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228 , recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9 , ed in particolare l'articolo 3, comma 7-bis; Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessità di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione; Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti già in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonchè la disciplina di stato del personale di futura assunzione; Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all' articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell'articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente Regolamento Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all' articolo 12, comma 3 , e all' articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O. - Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ». - Si riporta l' articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235: «Art. 1. Apposizione del termine. 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.». - Si riporta il testo dell' articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156: «Art. 3. Regime degli interventi (Omissis). 12. I contratti degli esperti di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età. 13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell' articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all' articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .». Il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 228 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2010, n. 304. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del citato decreto legge n. 228 del 2010 : «Art. 3. Regime degli interventi (Omissis). 7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 , in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilità e la funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «centoventi unità» sono inserite le seguenti: «, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»; b) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse; 2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),". » Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 12, comma 3, e 16, comma 1, lettera e), della citata legge n. 49 del 1987 : «Art. 12. Unità tecnica centrale. (Omissis). 3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.» «Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da: (Omissis). e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).».

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