Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 221/2008

Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».

Pubblicato: 14/02/2009 In vigore dal: 19/12/2008 Documento ufficiale

Quale modifica introduce il Decreto Ministeriale 221/2008 alla valutazione del corso biennale di formazione della carriera prefettizia?

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Il Decreto Ministeriale 221/2008 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196, sostituendo il sistema di valutazione in trentesimi con quello in centesimi per la valutazione complessiva dei funzionari al termine del corso biennale di formazione iniziale della carriera prefettizia. La modifica risponde all'esigenza di omogeneità con il sistema di valutazione già adottato per le prove concorsuali di accesso alle qualifiche iniziali della stessa carriera, introdotto dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39. Questa semplificazione procedurale consente di utilizzare un'unica scala di misurazione (centesimi) sia per le prove di concorso che per la valutazione finale del ciclo formativo, eliminando la precedente difformità tra i due momenti valutativi. La disposizione riguarda esclusivamente il personale della carriera prefettizia e incide sulla determinazione della posizione in ruolo e sulla successiva assegnazione alle sedi di servizio territoriali.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221

Testo normativo

DECRETO n. 221/2008 # DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221 ## Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia». IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n. 196 , di seguito denominato "decreto", con il quale è adottato il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia; Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi; Considerato che l' articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39 , nell'introdurre modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144 , recante la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ha fissato, invece, in centesimi la valutazione delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche iniziali della carriera prefettizia; Ravvisata, quindi, l'opportunità, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196 , la parola "trentesimi" è sostituita con "centesimi". Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 dicembre 2008 Il Ministro : Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine dì facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Si riporta il testo dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ": "Art. 5. (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonchè i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni". Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39 "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ": "Art. 6 - 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.". 2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole "legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso" con le seguenti: "legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; ". 3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis: "2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.". 4. Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.". 5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole "fino ad un massimo di 0,50 trentesimi." con le seguenti: "fino ad un massimo di 1,50 centesimi".

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