Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 219/2001

Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.

Pubblicato: 12/06/2001 In vigore dal: 26/04/2001 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il calcolo delle quote di vincita nelle scommesse sportive CONI in caso di pareggio?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 219/2001 modifica le norme sulla determinazione delle quote di vincita per le scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, in particolare quando si verifica un esito di pareggio non previsto come evento pronosticabile. La normativa si applica ai concessionari che gestiscono le scommesse sportive autorizzate dal CONI e riguarda direttamente l'organizzazione tecnica e amministrativa di queste attività di gioco. In pratica, il decreto stabilisce due scenari: quando il pareggio non è contemplato come opzione di vincita, la quota pattuita (inclusa la restituzione della posta) viene divisa per il numero degli eventi risultati in pareggio; quando invece sono state offerte due o tre possibilità di vincita, si applica un coefficiente K specifico che riduce proporzionalmente la quota in base al numero di vincite da pagare. Questi calcoli si applicano anche alle scommesse multiple (combinazioni di più eventi), dove la nuova quota determinata influisce sul calcolo complessivo della vincita.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 26 aprile 2001, n. 219

Testo normativo

DECRETO n. 219/2001 # DECRETO 26 aprile 2001, n. 219 ## Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI. IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426 , istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , concernente la disciplina delle attività di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 , recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attività di gioco"; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie; Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995 , come modificati dall' articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 , che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 ; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 , recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 ; Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000 , allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998 ; Decreta: Art. 1 1. L' articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 , come integrato dall' articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 , recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, è sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quotapattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso. 2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato: K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita]. Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 13 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 16 febbraio 1942, n. 426 reca: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , recante: "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione el'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1951, n. 581 , reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attività di gioco". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri". - Il testo dell'art. 17 è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi, sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549 , reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 è il seguente: "229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all' art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali". - Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 reca "Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell' art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 ". - Il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 reca "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 , concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell' art. 3, comma 230, della legge n. 549/1995 ". Note all'art. 1: - Il titolo del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 è riportato nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 1, lettera q) è il seguente: "q) all'art. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità divincità, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosideterminato: K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita). Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 219/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il decreto riguarda la disciplina delle scommesse sportive CONI, la gestione del totalizzatore nazionale e la determinazione delle quote di vincita. Concessionari e gestori di scommesse devono applicare le formule di calcolo previste per pareggi e eventi di pareggio, considerando la restituzione della posta e i coefficienti di riduzione. La normativa si collega alla legge 549/1995 sulla razionalizzazione della finanza pubblica e al prelievo fiscale sugli introiti lordi delle scommesse.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 2001

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizio… Interpello AdE 383 Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandi… Interpello AdE 88 Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3… Risoluzione AdE 380 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo… Interpello AdE 351 Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo … Provvedimento AdE 463 Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25… Provvedimento AdE 351 Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugn… Provvedimento AdE 380 Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'artic… Interpello AdE 327

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →