Quali sono le norme di sicurezza che il Decreto Ministeriale 218/2002 impone alle navi abilitate alla pesca costiera?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 218/2002 è un regolamento di sicurezza che disciplina i parametri e le norme di sicurezza applicabili alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, come definite dalla normativa precedente. Si applica a tutte le unità da pesca di queste categorie, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, per le quali rimane in vigore il Decreto Legislativo 541/1999 che recepisce le direttive europee sul regime di sicurezza armonizzato. Il decreto riguarda quindi gli armatori e i proprietari di piccole e medie imbarcazioni da pesca, nonché gli operatori del settore ittico che devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. In pratica, il regolamento stabilisce gli obblighi tecnici e costruttivi che le navi devono rispettare, inclusa l'installazione di apparati di localizzazione satellitare (blue box) e ricevitori Navtex, al fine di garantire la sicurezza dell'equipaggio e della navigazione, armonizzando le disposizioni precedenti e recependo i principi delle direttive comunitarie sulla sicurezza marittima.
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Riferimento normativo
DECRETO 5 agosto 2002, n. 218
Testo normativo
DECRETO n. 218/2002
# DECRETO 5 agosto 2002, n. 218
## Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655 , recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 , "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visto l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93 ; Visto l' articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"; Rilevata la necessità di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, ((nonchè alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,)) così come definite dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 , modificato dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 , per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.
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Il Decreto Ministeriale 218/2002 è il riferimento normativo per la sicurezza della navigazione da pesca costiera, disciplinando obblighi in materia di apparati di localizzazione satellitare, requisiti costruttivi e norme di sicurezza marittima. Armatori, proprietari di navi da pesca e consulenti marittimi lo consultano per verificare la conformità alle disposizioni sulla pesca costiera, ravvicinata e locale, nonché per comprendere l'applicazione del Decreto Legislativo 541/1999 alle navi di lunghezza superiore a 24 metri.
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