Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 198/2005

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

Pubblicato: 23/09/2005 In vigore dal: 02/08/2005 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e i requisiti per ottenere autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada secondo il Decreto Ministeriale 198/2005?

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Il Decreto Ministeriale 198/2005 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci, stabilendo criteri uniformi dopo l'allargamento dell'Unione europea nel 2004. La normativa si applica alle imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi e che intendono svolgere attività di trasporto internazionale. Per ottenere queste autorizzazioni, le aziende devono essere iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e i loro preposti alla direzione dei trasporti devono possedere un attestato di idoneità professionale per trasporti internazionali. Le autorizzazioni possono essere bilaterali, multilaterali CEMT o di transito, e vengono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La normativa prevede anche disposizioni speciali per consorzi e cooperative che possono sommare i punteggi delle imprese associate per partecipare alle graduatorie di assegnazione, con il vincolo che i veicoli utilizzati devono essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati.

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Riferimento normativo

DECRETO 2 agosto 2005, n. 198

Testo normativo

DECRETO n. 198/2005 # DECRETO 2 agosto 2005, n. 198 ## Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 , modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 , riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521 , recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada; Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all'allargamento dell'Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio 2004; Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n. 2327/2003 del 22 dicembre 2003 , i punti previsti per l'attraversamento dell'Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155 , nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa. 3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT. 4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarità della licenza stessa. 5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 298/1974 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974 , reca: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 è stato modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 e dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003 . Il succitato decreto n. 395 reca: «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 , modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali». - Il regolamento n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 2004, istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile. - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1990 prevede l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

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Il DM 198/2005 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'autotrasporto internazionale di merci, disciplinando autorizzazioni multilaterali CEMT, licenze di trasporto in conto terzi e conto proprio, e iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Consulenti aziendali e operatori del settore lo consultano per requisiti di idoneità professionale, criteri di rilascio autorizzazioni, regimi di transito attraverso l'Austria e modalità di partecipazione a graduatorie per consorzi e cooperative.

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