Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 194/1987

Ulteriori disposizioni relative agli autobus nonche' agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16.

Pubblicato: 20/05/1987 In vigore dal: 15/04/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 15 aprile 1987, n. 194

Testo normativo

DECRETO n. 194/1987 # DECRETO 15 aprile 1987, n. 194 ## Ulteriori disposizioni relative agli autobus nonche' agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16. IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132 ; Visto il proprio decreto 11 marzo 1987; Visto il proprio decreto 23 marzo 1987; Ritenuta la necessità di provvedere ad una migliore determinazione di ulteriori prescrizioni per il miglioramento della sicurezza nella circolazione di autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose; Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e scadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione e fissare i termini di adeguamento del parco circolante alle prescrizioni introdotte; Visti gli ordini del giorno numeri 9/4421/3 e 9/4421/4, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1987 ed accettati dal Governo; Ritenuta la necessità della tempestiva introduzione sugli autobus, autoveicoli e rimorchi di cui alla legge n. 132/87 anche di strumenti idonei al controllo della pressione dei pneumatici anche durante, la marcia dei veicoli e dell'apparato frenante; Ritenuto a tal fine necessario far svolgere in tempi brevi alla Direzione generale della motorizzazione civile le opportune sperimentazioni per accertare la praticabilità tecnica dell'obbligo di introduzione degli strumenti di cui innanzi; In sostituzione del precedente decreto 23 marzo 1987 innanzi citato; Decreta: Art. 1 Prima immatricolazione Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali: a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente; b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata; c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che può gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici.

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