Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 191/2008

Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».

Pubblicato: 09/12/2008 In vigore dal: 29/10/2008 Documento ufficiale

Quali sono i diritti di accesso agli atti per i contraenti e i danneggiati presso le compagnie di assicurazione RC auto e natanti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 191/2008 disciplina il diritto di accesso ai documenti delle imprese di assicurazione che gestiscono l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti. Questo regolamento si applica a tutte le compagnie autorizzate in Italia, sia con sede legale italiana che estera, che operano nei rami 10 (esclusa responsabilità del vettore) e 12 della classificazione dei rischi. Il decreto stabilisce quali atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni possono essere consultati dai contraenti (chi stipula la polizza) e dai danneggiati (vittime del sinistro), e quali invece rimangono riservati. Le imprese hanno specifici obblighi nel fornire accesso a questi documenti, mentre i richiedenti devono rispettare termini, modalità e eventuali oneri stabiliti dalla normativa. Questo diritto di accesso è fondamentale per garantire trasparenza nei procedimenti assicurativi e tutelare gli interessi delle parti coinvolte in sinistri stradali e marittimi.

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Riferimento normativo

DECRETO 29 ottobre 2008, n. 191

Testo normativo

DECRETO n. 191/2008 # DECRETO 29 ottobre 2008, n. 191 ## Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private». IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonchè determina gli obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; Sentito, ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il Garante per la protezione dei dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data 30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle assicurazioni private ; d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema dì risarcimento diretto; e) «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria; f) «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonchè le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei predetti rami; g) «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così recita: «3) Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - L' art. 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private , così recita: «4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.». - L' art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali , cosi recita: «4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.». Note all'art. 1: - L' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , cosi recita: «3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); 11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); 13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17. Tutela legale: tutela legale; 18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.».

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