Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057)
Quali sono le modalità di applicazione del decreto sul pronto soccorso aziendale nel settore ferroviario?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 19/2011 definisce come le aziende e le unità produttive che operano nel trasporto ferroviario devono applicare le regole sul pronto soccorso aziendale previste dal decreto 388/2003. Si tratta di un regolamento interministeriale che coordina le disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori specificamente per il contesto ferroviario, dove le caratteristiche operative e i rischi sono particolari rispetto ad altri settori. Il decreto stabilisce modalità concrete di implementazione degli obblighi di primo soccorso, adattandoli alle specificità del trasporto ferroviario e alle direttive europee sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Le aziende ferroviarie devono quindi seguire queste indicazioni per organizzare i servizi di pronto soccorso, la formazione del personale e le dotazioni necessarie, tenendo conto sia della normativa generale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) che delle peculiarità del settore ferroviario.
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Riferimento normativo
DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19
Testo normativo
DECRETO n. 19/2011
# DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19
## Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario,
del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE , della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; Visto l' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 »; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Finalità 1. In attuazione dell' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O. «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.»
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Il decreto riguarda l'applicazione del pronto soccorso aziendale, la sicurezza e la salute dei lavoratori nel trasporto ferroviario, e l'adeguamento alle direttive europee sulla sicurezza ferroviaria. Professionisti della sicurezza aziendale e responsabili della prevenzione nei settori ferroviari consultano questa normativa per conformarsi agli obblighi di primo soccorso, formazione del personale e gestione dei rischi specifici dell'ambito ferroviario.
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