Quali sono le aliquote massime di contributo per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo il Decreto Ministeriale 175/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 175/1987 stabilisce le aliquote massime di aiuto nazionale per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dei regolamenti comunitari europei. La normativa si applica a progetti finanziati con fondi pubblici nazionali, eventualmente integrati con contributi comunitari della Sezione orientamento del FEOGA. Le aliquote variano in base a tre fattori principali: la conformità del progetto ai programmi specifici approvati, la localizzazione geografica (Mezzogiorno versus resto d'Italia) e la tipologia di finanziamento (misto nazionale-comunitario oppure solo nazionale). Per i progetti conformi ai programmi specifici con cofinanziamento comunitario, le aliquote sono del 25% nel resto d'Italia e del 25% nel Mezzogiorno (in integrazione al 50% comunitario); per quelli finanziati solo con aiuti nazionali, raggiungono il 75% nel Mezzogiorno e il 50% altrove. Nelle zone montane e svantaggiate dell'Italia centrosettentrionale, le aliquote possono essere elevate fino al 50% e 75% rispettivamente, previa autorizzazione della Commissione europea. Per i progetti non conformi ai programmi specifici, le aliquote scendono al 50% nel Mezzogiorno e al 35% nel resto del territorio, salvo casi eccezionali notificati alla CEE.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 febbraio 1987, n. 175
Testo normativo
DECRETO n. 175/1987
# DECRETO 21 febbraio 1987, n. 175
## Determinazione delle aliquote massime di aiuto agli investimenti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che riserva alla competenza dello Stato le funzioni attinenti ai rapporti con le Comunità europee, anche nelle materie trasferite o delegate alle regioni; Visto l'art. 6 del predetto decreto che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il regolamento CEE n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977 , modificato dal regolamento CEE n. 1932/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 con il quale sono stati, fra l'altro, rideterminati i tassi minimi di interesse delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento; Visto il decreto 26 marzo 1986 con il quale sono state modificate talune disposizioni in materia di aiuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal regolamento CEE n. 797/85 ; Considerata l'opportunità, in adesione alla richiesta della commissione della Comunità europea, di determinare le aliquote massime di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le aliquote massime di contributo al finanziamento degli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli concedibili a titolo di aiuto nazionale, sono così determinate: 1) Progetti conformi ai programmi specifici approvati ai sensi dell' art. 5 del regolamento CEE n. 355/77 , modificato dal regolamento CEE n. 1932/84 , sovvenzionati dalla Sezione orientamento del FEOGA: 25% in tutto il territorio nazionale ad integrazione del contributo comunitario del 50% nei territori del Mezzogiorno e del 25% nel restante territorio nazionale; 30% nel caso previsto dall'art. 17, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 355/77 . 2) Progetti conformi ai programmi indicati al precedente punto 1, sovvenzionati soltanto con aiuti nazionali: 75% nei territori del Mezzogiorno; 50% nel restante territorio nazionale; Nelle zone montane e svantaggiate dell'Italia centrosettentrionale, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE , le aliquote del 25% e del 50% stabilite al punto 1 e al precedente capoverso, per gli aiuti nazionali, possono essere elevate rispettivamente al 50% a al 75%, con decisione della commissione delle Comunità europee, su domanda motivata; 3) Progetti non conformi ai programmi specifici indicati al precedente art. 1: 50% nei territori del Mezzogiorno; 35% nel restante territorio nazionale. In alcuni casi notificati alla commissione CEE, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, tali aliquote sono elevabili rispettivamente al 75% ed al 50%.
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Il Decreto 175/1987 è il riferimento normativo per le aliquote di aiuto agli investimenti agricoli, FEOGA, regolamenti CEE 355/77 e 1932/84, finanziamenti agevolati per trasformazione e commercializzazione. Consulenti aziendali e professionisti del settore agricolo lo consultano per determinare l'intensità di aiuto, i contributi nazionali e comunitari, le zone geografiche agevolate e la conformità ai programmi specifici comunitari.
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