Quali laureati possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione a dottore agronomo e dottore forestale secondo il Decreto Ministeriale 158/1997?
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Il Decreto Ministeriale 158/1997 stabilisce i requisiti di accesso all'esame di Stato per l'abilitazione professionale di dottore agronomo e dottore forestale. Possono partecipare i laureati della Facoltà di Agraria che abbiano conseguito specifiche lauree: scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie della produzione animale, scienze agrarie tropicali e subtropicali, e scienze forestali ed ambientali. In via transitoria, fino all'istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, sono ammessi anche i laureati in scienze e tecnologie alimentari. La normativa prevede che le prove d'esame siano differenziate in base al tipo di laurea posseduta, al fine di prefigurare l'accesso alle diverse sezioni dell'albo professionale. Il certificato di abilitazione rilasciato specifica esattamente quale sezione dell'albo il professionista può frequentare, garantendo così una corrispondenza tra la formazione ricevuta e l'ambito di esercizio della professione. Questo sistema consente di regolamentare l'accesso a una professione ordinistica, tutelando sia i professionisti che il pubblico interesse.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 marzo 1997, n. 158
Testo normativo
DECRETO n. 158/1997
# DECRETO 21 marzo 1997, n. 158
## Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592 ; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ; Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994; Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell' adunanza generale dell'11 aprile 1996; Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato , salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale; Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15 - 16 del 23 ottobre 1996 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto del presente regolamento; Adottail seguente regolamento: Art. 1 1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali). 2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59 , i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali. 3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all' articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 . Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi. Avvertenza: ll testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168 , istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/ 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce cbe gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. - Il regolamento ministeriale 9 settembre 1957 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 . Note all'art. 1: - La legge 18 gennaio 1994, n. 59 , reca norme sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare. - L' art. 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 , così recita: "Art. 9. - 1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , è sostituito dal seguente: ''L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizionè'".
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Il DM 158/1997 disciplina l'accesso all'esame di Stato per dottori agronomi e forestali, regolando l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo ordinistico. Professionisti del settore agricolo e forestale consultano questa normativa per comprendere i requisiti di laurea richiesti, le sezioni dell'albo professionale e le modalità di differenziazione delle prove d'esame in base alla specializzazione accademica.
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