Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 145/2000

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Pubblicato: 07/06/2000 In vigore dal: 19/04/2000 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Decreto Ministeriale 145/2000 e a chi si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 145/2000 adotta il capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, ovvero un regolamento che disciplina i rapporti contrattuali tra le amministrazioni pubbliche (committenti) e i soggetti che si aggiudicano appalti di lavori pubblici (appaltatori e concessionari). Si applica a tutti i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni pubbliche secondo le procedure previste dalla legge 109/1994. Il capitolato contiene le regole generali che devono essere richiamate espressamente nei singoli contratti di appalto e prevale automaticamente su eventuali clausole difformi presenti nei capitolati speciali, salvo diversa disposizione di legge. In pratica, rappresenta il quadro normativo generale che disciplina aspetti cruciali come le modalità di esecuzione, i diritti e gli obblighi delle parti, le penali, il collaudo, le garanzie, i subappalti e la gestione delle varianti di progetto.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 19 aprile 2000, n. 145

Testo normativo

DECRETO n. 145/2000 # DECRETO 19 aprile 2000, n. 145 ## Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l' articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Contenuto del capitolato generale 1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici. 2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. 3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all' articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell' art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche, vedasi in nota all'art. 1. Note alle premesse: - Per il testo dell' art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche, vedi in nota all'art. 1. - Il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, è il seguente: "Art. 3 (Delegificazione). - 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089 . 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare: a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori; c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7; i) (abrogata); l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; n) (abrogata); o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative; q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 145/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 145/2000 è il riferimento principale per chi opera negli appalti pubblici, disciplinando il capitolato generale d'appalto, le procedure di affidamento, i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e appaltatori. Professionisti, imprese costrutrici e consulenti lo consultano per comprendere obblighi contrattuali, penalità, collaudo, garanzie fidejussorie, subappalti e varianti nei lavori pubblici.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di … Interpello AdE 212 Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, … Interpello AdE 605 Riserve in sospensione  –  Utilizzo  di  una  riserva  da  rivalutazione  in  sospensione… Interpello AdE 342 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d… Interpello AdE 388 Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti… Provvedimento AdE 212 Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai… Interpello AdE 917 Servizio Idrico Integrato – bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio – esi… Interpello AdE 370 Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il… Risoluzione AdE 47

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →