Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 143/2015

Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00156)

Pubblicato: 15/09/2015 In vigore dal: 12/08/2015 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di pubblicità previste dal Decreto Ministeriale 143/2015 per l'avvio delle procedure dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 143/2015 è un regolamento attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell'ordinamento forense) che disciplina esclusivamente le forme di pubblicità relative all'avvio delle procedure per l'esame di Stato di abilitazione alla professione di avvocato. Il decreto si applica a livello nazionale e riguarda il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i candidati che intendono accedere all'esame di abilitazione forense. In pratica, il regolamento stabilisce come e dove devono essere comunicate pubblicamente le date, i termini e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, garantendo trasparenza e tempestività nell'informazione ai potenziali candidati. L'aspetto rilevante è che il decreto rappresenta un obbligo di comunicazione istituzionale: l'avvio delle procedure deve essere "tempestivamente pubblicizzato" secondo modalità specifiche definite nel regolamento stesso, al fine di assicurare pari accesso all'informazione per tutti gli interessati.

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Riferimento normativo

DECRETO 12 agosto 2015, n. 143

Testo normativo

DECRETO n. 143/2015 # DECRETO 12 agosto 2015, n. 143 ## Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00156) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; Visto l' articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20 giugno 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 10 aprile 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. - 2. (omissis) 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. - 6. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 47 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 : «Art. 47 (Commissioni di esame). In vigore dal 21 agosto 2013 1. - 6. (omissis) 7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. - 9. (omissis)».

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Il DM 143/2015 è il riferimento normativo per la pubblicità dell'esame di Stato forense, disciplinando le modalità di comunicazione ufficiale secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, della legge 247/2012. Professionisti del settore forense, candidati all'abilitazione e ordini degli avvocati consultano questo decreto per comprendere gli obblighi di trasparenza, tempestività nella comunicazione e forme di pubblicazione delle procedure di esame di abilitazione.

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