Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalita' operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle societa' di investimento a capitale variabile.
Quali sono le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV secondo il Decreto Ministeriale 139/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 139/1999 disciplina le procedure concrete attraverso cui gli azionisti delle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza, anziché partecipare fisicamente all'assemblea. La normativa si applica esclusivamente alle SICAV che abbiano previsto questa modalità nel loro statuto sociale, rappresentando un'implementazione dell'articolo 46, comma 2, del Decreto Legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza). In pratica, la SICAV deve inserire nell'avviso di convocazione dell'assemblea: l'indicazione che il voto può essere esercitato per corrispondenza, le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, l'indirizzo di trasmissione e il termine di ricezione, nonché il testo integrale della deliberazione proposta. Questo garantisce trasparenza e parità informativa tra gli azionisti, permettendo anche a chi non può partecipare fisicamente di esprimere il proprio voto in modo consapevole e documentato.
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Riferimento normativo
DECRETO 26 marzo 1999, n. 139
Testo normativo
DECRETO n. 139/1999
# DECRETO 26 marzo 1999, n. 139
## Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le
modalita' operative per l'esercizio del diritto di voto per
corrispondenza nelle assemblee delle societa' di investimento a
capitale variabile.
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, in base al quale le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999; Vista la nota dell'8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988 , lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Avviso di convocazione dell'assemblea 1. L'avviso di convocazione dell'assemblea della società di investimento a capitale variabile (SICAV) contiene: a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario; d) la deliberazione proposta per esteso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , è il seguente: "2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del costo in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto Ministeriale 139/1999 è il riferimento normativo per le modalità operative del voto per corrispondenza nelle SICAV, disciplinando diritti di voto, assemblee azionali e governance delle società di investimento a capitale variabile. Consulenti finanziari e amministratori di SICAV lo consultano per conformità procedurale, trasparenza informativa e regolarità delle deliberazioni assembleari.
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