Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 139/1997

Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalita' di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Pubblicato: 28/05/1997 In vigore dal: 24/03/1997 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di gestione e i criteri per l'istituzione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti culturali secondo il Decreto Ministeriale 139/1997?

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Il Decreto Ministeriale 139/1997 disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso i musei e gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Si applica a servizi quali la vendita di cataloghi e riproduzioni, i servizi editoriali, la caffetteria, la ristorazione e il guardaroba. La gestione di questi servizi viene affidata in concessione, tramite licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati ed enti pubblici economici, con durata quadriennale rinnovabile una sola volta. I capi di istituto e i soprintendenti competenti sono responsabili del rilascio delle concessioni e della determinazione dei canoni dovuti. I ricavi derivanti dalle concessioni confluiscono in capitoli specifici dello stato di previsione e devono essere destinati, per almeno il 50%, alle soprintendenze di provenienza, garantendo così il finanziamento della valorizzazione culturale.

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Riferimento normativo

DECRETO 24 marzo 1997, n. 139

Testo normativo

DECRETO n. 139/1997 # DECRETO 24 marzo 1997, n. 139 ## Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalita' di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 4 del decreto - legge 14 novembre 1992, n. 433 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 ; Visto l' articolo 47-quater del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ; Udito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, reso nella seduta dell'8 ottobre 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400 , effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro per i beni culturali e ambientali; b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali; c) Istituti: gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali; d) Capi di istituto: i funzionari preposti agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali; e) Concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione all'esercizio di servizi, all'uso e alla riproduzione dei beni o alla gestione di attività concernenti i beni culturali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L' art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433 . convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 , dispone: "Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editorale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; abis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzione e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative. 4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle sopraintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza. 5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 , nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 , affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di pervisione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcuna altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni". - L' art. 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , dispone: "Art. 47-quater (Gestione dei beni culturali). - 1. Per la fruizione dei beni artistici, acheologici librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente. 2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 , nonchè quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didatica e di fornitura ai sussidi catalografici audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti in ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso".

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Il decreto regola la concessione di servizi aggiuntivi nei musei attraverso criteri di licitazione privata, canoni di concessione e modalità di gestione. Professionisti che operano nel settore culturale e amministratori di istituti museali devono conoscere le disposizioni su durata quadriennale delle concessioni, divieto di subappalto, ripartizione dei ricavi tra amministrazione centrale e soprintendenze, e i servizi affidabili in gestione secondo l'articolo 47-quater del decreto-legge 41/1995.

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