Quali sono le norme tecniche che il Decreto Ministeriale 107/2000 stabilisce per il controllo delle emissioni di vapori negli impianti di deposito di benzina?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 107/2000 recepisce la direttiva europea 94/63/CE e stabilisce le norme tecniche obbligatorie per adeguare gli impianti, i veicoli e le navi utilizzati per il deposito, il carico e il trasporto della benzina dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti. La normativa si applica ai gestori di terminali di benzina e alle aziende coinvolte nella filiera distributiva, con l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV) che rappresentano un rischio per la salute umana e l'ambiente. Il decreto prevede procedure operative specifiche e requisiti tecnici per minimizzare le perdite di vapori durante le operazioni di movimentazione della benzina, prevedendo anche termini congrui di adeguamento per i terminali esistenti con quantità movimentate inferiore a 10.000 tonnellate. La normativa è stata successivamente abrogata dal Decreto Legislativo 152/2006, salvo per le disposizioni la cui vigenza è stata espressamente mantenuta.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107
Testo normativo
DECRETO n. 107/2000
# DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107
## Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti
di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei
vapori.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti; Visto l' articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 , recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779 , 82/884 , 84/360 e 85/203 , concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione; Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137 , concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , recante attuazione della direttiva 96/82/CE , relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto l' articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , codice della strada , recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999; Considerata la capillarità del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantità movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota del 27 gennaio 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 , le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonchè le relative procedure operative. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
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Il Decreto Ministeriale 107/2000 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della distribuzione di carburanti e deve rispettare i limiti alle emissioni di COV (composti organici volatili) e benzene. Aziende, gestori di terminali e consulenti ambientali lo consultano per comprendere gli obblighi di adeguamento tecnico degli impianti, le procedure operative di controllo delle emissioni e la conformità alle direttive europee sulla qualità dell'aria e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
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