Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 102/2000

Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare.

Pubblicato: 27/04/2000 In vigore dal: 06/03/2000 Documento ufficiale

Qual è il limite di età massima per partecipare ai concorsi per uditore giudiziario militare secondo il Decreto Ministeriale 102/2000?

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Il Decreto Ministeriale 102/2000 stabilisce una deroga al principio generale di abolizione dei limiti di età nei concorsi pubblici, fissando un'età massima di quaranta anni per chi intende partecipare ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare. Questa deroga è stata ritenuta necessaria dal Ministero della Difesa in considerazione delle peculiarità del ruolo della magistratura militare e della natura del servizio. Il limite è stato deliberato dal Consiglio della magistratura militare e rappresenta un'eccezione rispetto alla legge 127/1997, che aveva abolito i limiti di età per i concorsi pubblici. La norma si applica esclusivamente ai candidati che desiderano accedere alla carriera di uditore giudiziario militare attraverso procedure concorsuali.

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Riferimento normativo

DECRETO 6 marzo 2000, n. 102

Testo normativo

DECRETO n. 102/2000 # DECRETO 6 marzo 2000, n. 102 ## Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare. IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che dispone l'abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni; Ritenuta la necessità che, in relazione alla peculiarità del ruolo della magistratura militare, sia prevista una deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare, il limite di età per la partecipazione ai relativi concorsi; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare è richiesta una età non superiore ai quaranta anni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - II testo dell' art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, è il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

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Il Decreto Ministeriale 102/2000 rappresenta un'importante eccezione al principio di parità di accesso ai concorsi pubblici, disciplinando il limite di età per la magistratura militare e gli uditori giudiziari militari. Professionisti del diritto amministrativo e della pubblica amministrazione consultano questa normativa per comprendere le deroghe consentite dalla legge 127/1997 in materia di requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici e le competenze delle amministrazioni nel fissare criteri selettivi.

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