Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 3013/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3013 del Consiglio, del 28 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 28/11/2024 In vigore dal: 28/11/2024 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2024/3013 all'Austria in materia di IVA e fino a quando?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3013 del Consiglio, del 28 novembre 2024, autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2027. Questa misura consente all'Austria di escludere completamente dal diritto a detrazione l'IVA gravante su determinati beni e servizi quando questi sono utilizzati da soggetti passivi per più del 90% per esigenze private, del personale o per fini non professionali. La misura si applica quindi a situazioni dove l'uso professionale è inferiore al 10%, rendendo automatica l'esclusione dalla detrazione senza necessità di controlli successivi sull'effettivo utilizzo. Secondo l'Austria, questa semplificazione amministrativa riduce significativamente gli oneri sia per le imprese che per l'amministrazione fiscale, prevenendo al contempo forme di evasione ed elusione fiscale. La Commissione europea ha ritenuto la misura proporzionata e priva di impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, autorizzandone la proroga per altri tre anni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3013 del Consiglio, del 28 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/3013 of 28 November 2024 amending Implementing Decision 2009/1013/EU authorising the Republic of Austria to continue to apply a measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3013 4.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3013 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle cessioni di beni e sulle forniture di servizi impiegati da tale soggetto ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L’Austria è stata autorizzata a introdurre una misura speciale volta a escludere completamente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, qualora tali beni e servizi siano impiegati da soggetti passivi in percentuale superiore al 90 % per esigenze private dei soggetti passivi o del loro personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche («misura speciale») (2) La decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato l’Austria a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE fino al 1 o gennaio 2013. La decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio ( 3 ) ha modificato la decisione di esecuzione 2009/1013/UE, autorizzando l’Austria ad applicare la misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2015. Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata con le decisioni di esecuzione (UE) 2015/2428 ( 4 ) , (UE) 2018/1487 ( 5 ) e (UE) 2021/1779 del Consiglio ( 6 ) . (3) La decisione di esecuzione 2019/1013/UE scade il 31 dicembre 2024. (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 marzo 2024, l’Austria ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale. Tale domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA, come previsto all’articolo 2 della decisione 2009/1013/UE del Consiglio. (5) Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall’Austria con lettera del 16 maggio 2024. Con lettera del 17 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda. (6) Secondo l’Austria la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell’IVA e impedire l’evasione e l’elusione fiscale. La misura speciale riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell’uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l’esclusione dalla detrazione al momento dell’acquisto. Tenuto conto dell’impatto positivo sia per le imprese che per l’amministrazione fiscale, la Commissione ritiene opportuno prorogare la misura speciale. È opportuno pertanto autorizzare l’Austria a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027. (7) Secondo la relazione presentata dall’Austria, la suddivisione percentuale minima del 10 % dell’uso professionale di beni e servizi necessaria per consentire la detrazione dell’IVA a monte è sufficientemente bassa da non avere un impatto significativo sull’importo totale dell’IVA effettivamente riscossa nella fase del consumo finale. (8) La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l’efficacia della misura e l’adeguatezza della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA. (9) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. (10) Nel caso in cui l’Austria ritenesse necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, dovrebbe presentare una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2027. Tale richiesta dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata. (11) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027. L’eventuale domanda di proroga della misura speciale prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027. La domanda di cui al secondo comma è accompagnata da una relazione sull’applicazione della misura speciale prevista dalla presente decisione, comprensiva d un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY M. ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 251 del 5.10.2018, pag. 33 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1779 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 120 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3013/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/3013 riguarda detrazioni IVA, diritto a detrazione, articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE e misure di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Commercialisti e consulenti fiscali che operano con clienti austriaci devono considerare questa eccezione nella pianificazione della detraibilità dell'IVA su beni e servizi a uso misto, nonché nella documentazione e nella qualificazione dell'uso professionale versus privato ai fini della detrazione.

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