Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 2251/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2021/2251 sulla fatturazione elettronica in Italia e quali sono le novità rispetto alla precedente autorizzazione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/2251 modifica e prolunga l'autorizzazione concessa all'Italia per mantenere il sistema obbligatorio di fatturazione elettronica, estendendolo anche ai soggetti che usufruiscono della franchigia per le piccole imprese (articolo 282 della direttiva IVA). In pratica, tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia devono ora emettere fatture esclusivamente in formato elettronico, senza eccezioni per le piccole imprese, e i destinatari non possono rifiutare questo formato. La misura deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, che normalmente consentono la fatturazione cartacea e richiedono l'accordo del destinatario per quella elettronica.

L'Italia ha giustificato questa estensione affermando che il sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate ha raggiunto risultati significativi nella lotta alla frode e all'evasione fiscale, nella semplificazione degli adempimenti tributari e nell'efficienza della riscossione. Per mitigare i costi per le piccole imprese, lo Stato italiano ha messo a disposizione gratuitamente soluzioni software, applicazioni mobili e ha eliminato altri obblighi comunicativi, offrendo inoltre servizi aggiuntivi come registri precompilati e dichiarazioni IVA precompilate.

La decisione ha validità temporale limitata fino al 31 dicembre 2024, con obbligo per l'Italia di presentare una relazione di valutazione qualora intenda richiedere la proroga. Tale relazione deve documentare l'efficacia della misura nel contrasto all'evasione, l'impatto sui contribuenti (soprattutto le piccole imprese) e se effettivamente i costi e gli oneri amministrativi siano stati contenuti come promesso.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/2251 of 13 December 2021 amending Implementing Decision (EU) 2018/593 authorising the Italian Republic to introduce a special measure derogating from Articles 218 and 232 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

17.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 454/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2251 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio ( 2 ) , l’Italia è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva. (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. L’Italia ha inoltre richiesto l’autorizzazione di estendere l’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva. (3) Con lettere datate 10 settembre 2021, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. (4) L’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese. (5) L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe inoltre all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia. (6) L’Italia sostiene che l’estensione richiesta dell’ambito di applicazione della misura speciale non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre tali costi l’Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per la preparazione e il trasferimento delle fatture elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un’applicazione per i dispositivi mobili. Inoltre l’attuazione della fatturazione elettronica si accompagna alla rimozione di altri requisiti, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione della dichiarazione statistica sugli acquisti intracomunitari e la fornitura dei dettagli dei contratti sottoscritti dalle società di leasing, noleggio e affitto. Essa ha inoltre consentito di erogare servizi supplementari ai soggetti passivi, come i registri precompilati di acquisto e vendita, il prospetto delle liquidazioni periodiche dell’IVA, le dichiarazioni annuali dell’IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità ai soggetti passivi utilizzatori della fatturazione elettronica. Tali misure dovrebbero garantire la proporzionalità della misura speciale. (7) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo al fine di monitorarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. (8) Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione dovrebbe valutare altresì l’impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. (9) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie. (10) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (11) La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è modificata come segue: 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.»; 2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024. Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e valuta nello specifico se tali misure aumentino i loro costi e oneri amministrativi.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14 ).

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La Decisione UE 2021/2251 riguarda la fatturazione elettronica obbligatoria, le deroghe alla direttiva IVA 2006/112/CE e l'estensione ai soggetti con franchigia per piccole imprese. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'impatto su tutti i clienti IVA, gli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, la semplificazione degli adempimenti tributari e le scadenze di proroga della misura speciale italiana.

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