Decisione di esecuzione (UE) 2019/2244 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Cosa prevede la Decisione UE 2019/2244 riguardo al trattamento IVA dell'interconnessione elettrica tra Spagna e Francia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/2244 autorizza Spagna e Francia a applicare una deroga speciale alle regole ordinarie sull'IVA per il progetto di costruzione di un'interconnessione elettrica tra Gatica (Spagna) e Cubnezais (Francia). Normalmente, secondo il principio di territorialità, ogni fornitura di beni e servizi deve essere localizzata nel territorio dove effettivamente avviene, determinando così il luogo di imposizione dell'imposta. In questo caso, la deroga consente di considerare l'interconnessione come situata al 50% in Spagna e al 50% in Francia, rispecchiando il finanziamento paritetico del progetto tra i due Paesi.
La misura semplifica notevolmente la gestione amministrativa dell'IVA durante la costruzione dell'opera, evitando la necessità di verificare per ogni singola fornitura se il luogo di imposizione ricada in Spagna o in Francia. Questo approccio è stato autorizzato perché ha un impatto fiscale trascurabile sulle entrate totali di entrambi gli Stati, poiché l'IVA viene comunque riscossa al momento del consumo finale. La deroga non incide nemmeno sulle risorse proprie dell'Unione europea derivanti dall'IVA.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2244 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/2244 of 16 December 2019 authorising Spain and France to apply a special measure derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
30.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 336/281
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2244 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2019
che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 maggio 2019 e con lettera protocollata dalla Commissione il 17 giugno 2019, la Francia e la Spagna rispettivamente hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di un’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia («misura speciale»).
(2)
Con lettere del 10 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2006/112/CE, delle richieste presentate dalla Spagna e dalla Francia. Con lettere dell’11 settembre 2019 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni considerate necessarie per la valutazione delle richieste.
(3)
L’autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica della Spagna, la «
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
», e l’autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica della Francia, la «
Commission de Régulation de l’Énergie
», hanno firmato un accordo in data 22 settembre 2017 per finanziare un’interconnessione elettrica tra Spagna e Francia attraverso il golfo di Biscaglia. La costruzione dell’interconnessione è stata affidata ai gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità in Spagna e in Francia, «
Red Eléctrica de España
» e «
Réseau de transport d’Electricité
». Tale accordo prevede che i costi del progetto siano sostenuti in parti uguali, per il 50 % dalla Spagna e per il 50 % dalla Francia.
(4)
Grazie alla misura speciale, l’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.
(5)
In assenza della misura speciale sarebbe necessario, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Spagna o in Francia secondo il principio della territorialità.
(6)
In base alle informazioni fornite dalla Spagna e dalla Francia, la misura speciale semplificherà la procedura di riscossione dell’IVA e avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo totale delle entrate fiscali di Spagna e Francia riscosso allo stadio del consumo finale. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna e la Francia ad applicare la misura speciale.
(7)
La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare l’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia come situata per il 50 % sul territorio della Spagna e per il 50 % sul territorio della Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 3
Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
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La Decisione UE 2019/2244 riguarda deroghe al sistema comune d'IVA secondo la Direttiva 2006/112/CE, in particolare il luogo di imposizione e la territorialità dell'imposta sul valore aggiunto. Commercialisti e consulenti fiscali internazionali la consultano per questioni di localizzazione delle prestazioni, acquisti intracomunitari, importazioni di beni e semplificazione amministrativa nei progetti transfrontalieri di infrastrutture energetiche.
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