Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 2003/2019

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2003 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023 notificata con il numero C(2019) 8593 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 28/11/2019 In vigore dal: 28/11/2019 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione di Esecuzione UE 2019/2003 all'Irlanda in materia di calcolo della base IVA per il trasporto di persone?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2003 della Commissione europea autorizza l'Irlanda a continuare l'utilizzo di valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, specificamente per le operazioni di trasporto di persone. Questa autorizzazione si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e rappresenta una deroga al principio generale di calcolo preciso della base imponibile IVA. L'Irlanda aveva già ricevuto un'autorizzazione analoga dal 2009 al 2018 (Decisione 2010/5/UE) e ha richiesto il rinnovo sostenendo che il calcolo esatto comporterebbe un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza effettiva di queste operazioni sulla base complessiva delle risorse proprie. La Commissione ha accolto la richiesta ritenendo che le valutazioni approssimative rappresentino un compromesso ragionevole tra precisione amministrativa e proporzionalità dell'onere gestionale. Questa deroga si fonda sull'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e tiene conto delle esenzioni IVA previste dall'articolo 371 della Direttiva 2006/112/CE per determinate operazioni storicamente esentate dall'Irlanda.

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Riferimento normativo

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2003 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8593] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2019/2003 of 28 November 2019 as regards the authorisation for Ireland to continue to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base in respect of transport of passengers until the end of 2023 (notified under document C(2019) 8593) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

2.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310/52 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2019/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8593] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) , l’Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, di tale direttiva, se esentava tali operazioni al 1° gennaio 1978. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Con decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione ( 3 ) l’Irlanda è stata autorizzata, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: trasporto di persone (punto 10). (3) Con lettera del 30 aprile 2019 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. L’Irlanda non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Irlanda. L’Irlanda è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Irlanda dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone. (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, l’Irlanda è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 2 L’Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza l’Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ( GU L 3 del 7.1.2010, pag. 19 ).

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