Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2021/1997 alla disciplina IVA croata sulle autovetture aziendali?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1997 modifica e prolunga un'autorizzazione speciale concessa alla Croazia per applicare una deroga alle regole ordinarie sulla detrazione dell'IVA. In particolare, la Croazia può continuare a limitare al 50% il diritto di detrazione dell'IVA sulle spese relative ad autovetture (massimo 8 posti più conducente) che non siano utilizzate esclusivamente per scopi professionali. Questa misura semplifica gli adempimenti amministrativi sia per i contribuenti che per le autorità fiscali, evitando complicate contabilizzazioni relative all'uso misto (professionale e privato) dei veicoli. La proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2024, con l'obbligo per la Croazia di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione di valutazione qualora intenda richiedere ulteriori proroghe. La modifica include anche il riferimento all'articolo 168bis della direttiva IVA, che disciplina l'IVA su altri beni economici dell'impresa, per garantire coerenza normativa.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/1997 of 15 November 2021 amending Implementing Decision (EU) 2018/1994 authorising Croatia to introduce a special measure derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
17.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 408/1
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1997 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
(2)
La decisione di esecuzione UE) 2018/1994 del Consiglio
(
2
)
ha autorizzato la Croazia, fino al 31 dicembre 2021, a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell’IVA versata sull’acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l’acquisto di tutti i beni e servizi erogati ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano utilizzate a fini esclusivamente professionali. L’autorizzazione ha inoltre dispensato i soggetti passivi dall’obbligo di equiparare l’uso non professionale di tali autovetture ad prestazione di servizi a titolo oneroso.
(3)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate a fini esclusivamente professionali («misura speciale»).
(4)
La Croazia applica l’articolo 168
bis
, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in relazione all’IVA sulle spese relative ad altri beni economici dell’impresa, ai sensi dell’articolo 168
bis
, paragrafo 2, della medesima direttiva. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 avrebbe dovuto includere un riferimento all’articolo 168
bis
della direttiva 2006/112/CE.
(5)
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Croazia agli altri Stati membri con lettera del 22 aprile 2021. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte i dati che ritiene necessari per la valutazione della domanda.
(6)
Conformemente all’articolo 6, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994, la Croazia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale fissata ai fini della limitazione del diritto alla detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Croazia ha confermato che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.
(7)
Dato l’impatto positivo della misura speciale sull’onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, semplificando la riscossione dell’IVA ed evitando l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Croazia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo, ossia fino al 31 dicembre 2024, per consentire di valutarne l’efficacia nonché l’adeguatezza della percentuale.
(8)
Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
(9)
La misura speciale avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto»;
2)
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.
Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».
Articolo 2
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35
).
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La Decisione riguarda deroghe alla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, con particolare riferimento agli articoli 26, 168 e 168bis sulla detrazione dell'imposta e sulla contabilizzazione dei beni aziendali. I professionisti che operano con clienti croati devono considerare questa limitazione della detrazione IVA sulle autovetture a uso misto, il regime semplificato di tassazione dell'uso privato, e le implicazioni sulla documentazione fiscale e sulla gestione amministrativa dei costi veicolari.
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