Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1986/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1986 del Consiglio, del 22 settembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 22/09/2025 In vigore dal: 22/09/2025 Documento ufficiale

Fino a quando la Polonia può applicare la riduzione del 50% sulla detrazione IVA per i veicoli non esclusivamente professionali, e quali sono le condizioni per una eventuale proroga?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1986 prolunga fino al 31 dicembre 2028 l'autorizzazione speciale concessa alla Polonia per applicare misure derogatorie al sistema comune IVA. In pratica, la Polonia può continuare a limitare al 50% il diritto di detrazione dell'IVA sull'acquisto, noleggio e leasing di veicoli a motore quando questi non sono utilizzati esclusivamente per scopi professionali, e può esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso privato di tali veicoli a una prestazione di servizi onerosa. Questa deroga si applica alle aziende polacche e riguarda specificamente i costi sostenuti per veicoli con utilizzo misto (professionale e privato). La misura è stata autorizzata per semplificare la riscossione dell'IVA, evitare evasioni fiscali derivanti da contabilità scorretta e prevenire la doppia imposizione. Se la Polonia intende continuare oltre il 2028, deve presentare una nuova richiesta entro il 31 marzo 2028, corredata da una relazione che riesamini l'adeguatezza della limitazione percentuale del 50%.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1986 del Consiglio, del 22 settembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/1986 of 22 September 2025 amending Implementing Decision 2013/805/EU authorising the Republic of Poland to introduce measures derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1986 30.9.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1986 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») assolta su beni o servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa. (2) La decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio ( 2 ) autorizza la Repubblica di Polonia («Polonia»), fino al 31 dicembre 2025, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e sulle spese correlate a tali veicoli, ove essi non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare il soggetto passivo dall’assimilare l’uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi a titolo oneroso in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva («misure speciali»). (3) La decisione di esecuzione 2013/805/UE scade il 31 dicembre 2025. (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 febbraio 2025 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028 («domanda»). (5) In conformità dell’articolo 3, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/805/UE, la Polonia ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull’applicazione delle misure speciali comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA. Sulla base di tali informazioni, la Polonia sostiene che la percentuale del 50 % continui a essere appropriata. La Polonia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Tali misure speciali sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali. (6) In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 aprile 2025, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda. Con lettera dell’11 aprile 2025 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. (7) L’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale che la Polonia riscuote nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (8) È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/805/UE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della limitazione percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA. (9) È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028. (10) Qualora la Polonia ritenga che le misure speciali siano necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2013/805/UE, una domanda di proroga dell’autorizzazioneivi prevista dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione delle misure speciali, comprendente un riesame della limitazione percentuale applicata, e dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2028 al fine di garantirne un esame tempestivo. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2028. Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2028. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. JENSEN ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/805/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1986/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1986/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2025/1986 è il riferimento normativo per le deroghe IVA autorizzate alla Polonia su detrazione, veicoli aziendali e utilizzo misto professionale-privato. Commercialisti e consulenti fiscali che operano con clienti polacchi devono considerare questa limitazione della detrazione IVA, l'articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE sulla detraibilità dell'imposta, e l'articolo 26 sulla contabilizzazione dei beni per uso privato, nonché le implicazioni sulla pianificazione fiscale internazionale e sulla compliance IVA transfrontaliera.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modific… 1949/2026
Vedi tutti i Decisione UE →