Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1904/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 04/12/2018 In vigore dal: 04/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti della deroga IVA autorizzata ai Paesi Bassi per le piccole imprese?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1904 autorizza i Paesi Bassi a innalzare la soglia di esenzione IVA da 5.000 EUR a 25.000 EUR per i soggetti passivi (piccole imprese) il cui volume d'affari annuo non supera tale importo. Questa misura rappresenta una semplificazione amministrativa, poiché consente alle piccole imprese di ridurre significativamente gli obblighi IVA, inclusi quelli relativi a dichiarazioni, versamenti e adempimenti formali previsti dalla direttiva 2006/112/CE. Il regime è facoltativo: le imprese possono comunque scegliere di rimanere nel regime IVA ordinario. La deroga ha validità limitata dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022, oppure fino alla data in cui entri in vigore una nuova direttiva che modifichi le norme sulle piccole imprese, qualora antecedente. Secondo i dati olandesi, l'impatto sul gettito fiscale nazionale è trascurabile e non incide sulle risorse proprie dell'Unione, poiché i Paesi Bassi devono comunque effettuare il calcolo della compensazione secondo le regole europee.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1904 of 4 December 2018 authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

6.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310/25 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1904 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio ( 2 ) possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR oppure l'equivalente nella moneta nazionale. (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 luglio 2018 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di applicare una soglia di esenzione di 25 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. Tale regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi. (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda dei Paesi Bassi agli altri Stati membri, con lettere del 9 agosto 2018, a eccezione di Spagna e Cipro, cui la domanda è stata trasmessa con lettere del 10 agosto 2018. Con lettera del 13 agosto 2018 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. (5) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa. (6) Poiché i Paesi Bassi prevedono che l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale per le piccole imprese, è opportuno autorizzare tale paese ad applicare la misura speciale per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2022. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, perciò i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale. (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2022 sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli e fisserà una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi. (8) Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale nazionale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale. (9) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto i Paesi Bassi devono effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR una franchigia d'imposta. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2020 fino alla prima delle due date seguenti: a) 31 dicembre 2022; b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. Articolo 4 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67 ). ( 3 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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La Decisione UE 2018/1904 riguarda la deroga all'articolo 285 della direttiva IVA 2006/112/CE, disciplinando la soglia di esenzione per piccole imprese e il regime speciale di semplificazione amministrativa. Commercialisti e consulenti fiscali olandesi consultano questa norma per comprendere l'applicazione della franchigia IVA, gli obblighi dichiarativi ridotti e la facoltà di opzione per il regime ordinario, nonché per valutare l'impatto sulle risorse proprie dell'Unione e la compensazione IVA.

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