Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1775/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 05/10/2021 In vigore dal: 05/10/2021 Documento ufficiale

Fino a quando l'Ungheria può applicare il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per le operazioni effettuate da soggetti in liquidazione o insolvenza?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1775 prolunga l'autorizzazione concessa all'Ungheria di applicare una deroga speciale al sistema ordinario di IVA, permettendo al paese di trasferire l'obbligo di versamento dell'imposta dal venditore (soggetto passivo in liquidazione) all'acquirente. Questa misura si applica specificamente alle cessioni di beni strumentali e altre operazioni di valore superiore a 100.000 HUF effettuate da imprese sottoposte a procedure di liquidazione o insolvenza. La deroga è stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale e le frodi, poiché le aziende in liquidazione spesso non versano l'IVA dovuta, mentre gli acquirenti potevano comunque detrarre l'imposta, creando perdite di gettito. La presente decisione prolunga l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2024 (anziché fino al 2026 come richiesto), con l'intento di incentivare l'Ungheria a sviluppare misure convenzionali alternative per affrontare il problema prima della scadenza.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/1775 of 5 October 2021 amending Implementing Decision (EU) 2018/789 authorising Hungary to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

11.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 360/110 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1775 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE prevede che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/789 ( 2 ) ha autorizzato l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il debitore dell’IVA nel caso in cui talune operazioni fossero effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l’insolvenza («misura speciale»). (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2021 l’Ungheria ha chiesto alla Commissione di prorogare l’autorizzazione ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026 («domanda»). L’Ungheria ha corredato la domanda di una relazione comprendente un riesame della misura speciale. (4) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2021, ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera dell’8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda. (5) L’Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l’IVA dovuta all’erario. Al tempo stesso l’acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l’IVA assolta, il che ha un’incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L’Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l’imposta da pagare senza alcuna garanzia che l’emittente avrebbe versato l’IVA dovuta. (6) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE permette agli Stati membri di stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all’incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). La misura speciale consente all’Ungheria di estendere l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ad altre cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni strumentali e altre cessioni di beni e prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100 000 HUF. (7) Sulla base delle informazioni fornite dall’Ungheria, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazione è stato efficace semplificando la riscossione dell’imposta e impedendo l’evasione fiscale. L’attuazione della misura speciale ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari. Inoltre gli effetti economici della pandemia di COVID-19 potrebbero portare a un forte aumento del numero di liquidazioni nel prossimo futuro, sottolineando la necessità di prorogare la misura speciale. (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo, ma ancora consentire all’amministrazione fiscale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di affrontare il problema e ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a pratiche fraudolente, prima che la misuraspeciale scada, rendendo così superflua un’ulteriore proroga della misura sepciale. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. L’autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2024. (9) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione(UE) 2018/789, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 L’Ungheria è destinataria della presente decisione Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 134 del 31.5.2018, pag. 10 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1775/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il reverse charge (inversione contabile) è uno strumento previsto dall'articolo 199 della Direttiva IVA 2006/112/CE che consente agli Stati membri di modificare il debitore d'imposta in specifiche circostanze. Questa deroga all'articolo 193 della Direttiva è particolarmente rilevante per commercialisti e aziende che operano con fornitori in insolvenza, poiché incide sulla gestione della detrazione IVA e sulla liquidazione periodica. La misura rappresenta un'eccezione al principio ordinario secondo cui il venditore è responsabile del versamento dell'IVA.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modific… 1949/2026
Vedi tutti i Decisione UE →