Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1661/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio del 3 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 03/11/2020 In vigore dal: 03/11/2020 Documento ufficiale

Qual è la scadenza della deroga IVA concessa alla Croazia per le piccole imprese e quali sono i requisiti per beneficiarne?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1661 prolunga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione speciale concessa alla Croazia di applicare una franchigia IVA alle piccole imprese con volume d'affari annuo non superiore a 45.000 EUR (in controvalore in kuna al tasso di conversione del giorno dell'adesione della Croazia). Questa misura di deroga rappresenta un'eccezione rispetto alla soglia ordinaria di 35.000 EUR prevista dall'articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE. La proroga è stata autorizzata perché la misura riduce significativamente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e le autorità fiscali, senza incidere negativamente sul gettito IVA complessivo, poiché la Croazia effettua un calcolo di compensazione secondo le regole sulle risorse proprie dell'Unione. I soggetti passivi mantengono comunque la facoltà di optare volontariamente per il regime IVA ordinario. La deroga cesserà il 31 dicembre 2024 perché l'articolo 287 sarà abrogato dalla Direttiva UE 2020/285 a partire dal 1° gennaio 2025, quando entrerà in vigore il nuovo regime semplificato per le piccole imprese.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio del 3 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2020/1661 of 3 November 2020 amending Implementing Decision (EU) 2017/1768 authorising the Republic of Croatia to introduce a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

10.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 374/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1661 DEL CONSIGLIO del 3 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. (2) La Croazia è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio ( 2 ) a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione, fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore. (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2020, la Croazia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ( 3 ) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese e che sopprime, in particolare, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto dal 1 o gennaio 2025. (4) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 9 giugno 2020, della domanda presentata dalla Croazia. Con lettera dell’11 giugno 2020 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. (5) Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Croazia, risulta che le motivazioni alla base della misura di deroga restano sostanzialmente immutate e che l’innalzamento della soglia non ha avuto alcun’incidenza sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale. (6) Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Croazia a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo. (7) È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 con effetto dal 1 o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare la Croazia ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. (8) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Croazia effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 4 ) . (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/1768, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2024.». Articolo 2 La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020 Per il Consiglio Il president M. ROTH ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 4 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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La Decisione UE 2020/1661 riguarda la franchigia IVA per piccole imprese, la soglia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, e le deroghe nazionali alla Direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali che operano in Croazia devono considerare questa soglia agevolata di 45.000 EUR, il regime di opt-in facoltativo, e la compensazione delle risorse proprie dell'Unione secondo il Regolamento 1553/89.

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