Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1261/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio del 4 settembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 04/09/2020 In vigore dal: 04/09/2020 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2020/1261 alla Repubblica di Lettonia in materia di IVA e fino a quando?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1261 autorizza la Repubblica di Lettonia a continuare ad applicare una misura speciale di deroga rispetto alle regole ordinarie sull'IVA previste dalla direttiva 2006/112/CE. In particolare, consente a Lettonia di esentare dall'IVA i soggetti passivi (imprese e professionisti) il cui volume d'affari annuo non supera i 40.000 EUR, anziché il limite ordinario di 17.200 EUR. Questa deroga è stata progressivamente prorogata nel tempo: inizialmente fino al 2013, poi al 2017, successivamente al 2020, e ora fino al 31 dicembre 2024. La misura è facoltativa: i soggetti passivi possono comunque scegliere di applicare il regime IVA ordinario se lo desiderano. L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese lettoni, facilitando anche il controllo da parte delle autorità fiscali, e allinearsi con la nuova direttiva UE 2020/285 che introduce un regime speciale per le piccole imprese a livello europeo con soglia di 85.000 EUR.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio del 4 settembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2020/1261 of 4 September 2020 amending Implementing Decision (EU) 2017/2408 authorising the Republic of Latvia to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

10.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 296/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1261 DEL CONSIGLIO del 4 settembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è in grado di applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. (2) Con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio ( 2 ) la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 50 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione fino al 31 dicembre 2013. La misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio ( 3 ) . (3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio ( 4 ) , la Lettonia è stata autorizzata a prorogare ulteriormente la misura fino al 31 dicembre 2020 e la soglia di esenzione è stata abbassata da 50 000 EUR a 40 000 EUR. (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 aprile 2020, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, ossia la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ( 5 ) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. (5) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 19 maggio 2020 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri. Con lettera del 20 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. (6) La misura di deroga è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che a livello dell’Unione, e a ridurre l’impatto negativo della transizione dall’esenzione all’imposizione («effetto soglia»). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 40 000 EUR è coerente con l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE. (7) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi possono ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. (8) Secondo le informazioni fornite dalla Lettonia, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale. (9) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 6 ) . (10) Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lettonia a prorogare la misura di deroga. (11) È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8 ). ( 5 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 6 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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La Decisione riguarda la franchigia IVA, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per piccole imprese, e la soglia di fatturato annuo in regime di deroga. È rilevante per chi opera in Lettonia o con clienti lettoni, in quanto modifica le regole sulla tassazione indiretta e sulla conformità fiscale. Commercialisti e consulenti che assistono imprese in ambito UE devono considerare questa deroga nazionale, l'effetto soglia, e il regime facoltativo di cui all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

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