Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 0942/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

Pubblicato: 10/06/2021 In vigore dal: 10/06/2021 Documento ufficiale

Quali paesi terzi possono beneficiare del regime speciale per la vendita a distanza di beni senza intermediario nell'UE secondo la normativa IVA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/942 stabilisce che il Regno di Norvegia è l'unico paese terzo attualmente riconosciuto come avente un accordo di assistenza reciproca con l'Unione europea di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010. Questo riconoscimento consente ai soggetti passivi IVA norvegesi di accedere al regime speciale per la vendita a distanza di beni verso gli Stati membri senza l'obbligo di farsi rappresentare da un intermediario stabilito nell'UE, semplificando così le loro operazioni commerciali transfrontaliere.

L'accordo tra UE e Norvegia, entrato in vigore il 1° settembre 2018, prevede un sistema robusto di cooperazione amministrativa che garantisce lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali, la lotta contro le frodi IVA e il recupero dei crediti tributari. Questo livello di cooperazione è considerato equivalente a quello richiesto dalla normativa UE interna, il che giustifica il trattamento preferenziale accordato ai fornitori norvegesi. La decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2021, coincidendo con l'entrata in vigore delle disposizioni sostanziali della direttiva 2006/112/CE modificata.

Per i commercialisti e le aziende, questa norma è rilevante perché definisce chiaramente il perimetro dei paesi terzi che possono operare nel regime semplificato di vendita a distanza. Attualmente, solo la Norvegia beneficia di questo status, mentre altri paesi terzi rimangono soggetti alle regole ordinarie che richiedono la rappresentanza attraverso un intermediario stabilito nell'UE. La lista può essere aggiornata qualora l'Unione concluda nuovi accordi di assistenza reciproca con altri paesi terzi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/942 of 10 June 2021 laying down rules for the application of Council Directive 2006/112/EC as regards the establishment of the list of third countries with which the Union has concluded an agreement on mutual assistance similar in scope to Council Directive 2010/24/EU and Council Regulation (EU) No 904/2010

Testo normativo

11.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205/80 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/942 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il funzionamento del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno comportato una crescita esponenziale del commercio elettronico e di conseguenza delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a distanza negli Stati membri da parte di fornitori stabiliti in un altro Stato membro o in territori terzi o paesi terzi. (2) La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 ( 2 ) e (UE) 2019/1995 ( 3 ) al fine di adeguare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al commercio elettronico, garantendo una riscossione efficace ed efficiente dell'IVA mediante la riduzione al minimo degli oneri amministrativi sia per i soggetti passivi, sia per le amministrazioni fiscali, nonché di aggiornare il quadro giuridico dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori. (3) A norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio ( 4 ) e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 5 ) ad avvalersi del regime speciale per la vendita a distanza di beni provenienti da tale paese terzo, senza dover essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'Unione. (4) Il 1° settembre 2018 è entrato in vigore un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ( 6 ) . (5) Tale accordo ha portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, in quanto stabilisce un sistema comune di cooperazione, in particolare per quanto attiene allo scambio di informazioni al fine di consentire alle autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza onde garantire la conformità a tale legislazione e tutelare il gettito IVA. Esso prevede altresì assistenza per garantire una corretta valutazione dell'IVA, per lottare contro le frodi all'IVA e per il recupero dei crediti IVA. L'accordo contiene norme e procedure in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza al recupero analoghe a quanto contemplato dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 e stabilisce obblighi per le autorità competenti di prestarsi reciproca assistenza a un livello equivalente a quello della direttiva 2010/24/UE e del regolamento (UE) n. 904/2010. (6) Il Regno di Norvegia dovrebbe pertanto essere elencato come un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. (7) Poiché le pertinenti disposizioni sostanziali della direttiva 2006/112/CE si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da detta data. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 è il Regno di Norvegia. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 ). ( 6 ) GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3 .

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La Decisione 2021/942 disciplina l'accesso al regime speciale per la vendita a distanza di beni secondo la direttiva 2006/112/CE, facendo riferimento agli accordi di assistenza reciproca in materia IVA, cooperazione amministrativa e lotta alle frodi. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa norma per gestire correttamente le operazioni transfrontaliere di e-commerce con fornitori norvegesi, evitando l'obbligo di intermediazione e applicando correttamente le aliquote IVA nel regime semplificato.

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