Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 0918/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 22/06/2018 In vigore dal: 22/06/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/918 riguardo al trattamento fiscale IVA per la costruzione del ponte tra Germania e Polonia?

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La Decisione UE 2018/918 autorizza Germania e Polonia a introdurre una deroga speciale alle regole ordinarie dell'IVA per il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte frontaliero tra Küstrin-Kietz (Germania) e Kostrzyn nad Odrą (Polonia). In pratica, tutte le operazioni relative a questo cantiere (forniture di merci, servizi, acquisti intracomunitari e importazioni) vengono trattate fiscalmente come se avvenissero interamente sul territorio polacco, anziché essere ripartite tra i due Stati secondo il luogo effettivo di esecuzione. Questa misura semplifica notevolmente gli adempimenti IVA per le imprese appaltatrici, evitando la necessità di suddividere le transazioni e applicare regimi fiscali diversi a seconda della localizzazione fisica dei lavori. La deroga è stata ritenuta giustificata perché ha un impatto trascurabile sul gettito fiscale complessivo degli Stati membri, poiché l'IVA viene comunque riscossa al momento del consumo finale, e non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/918 of 22 June 2018 authorising Germany and Poland to introduce a special measure derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

28.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163/17 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/918 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2018 che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą. (2) Con lettere del 5 marzo 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e dalla Polonia. Con lettere del 6 marzo 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (3) A norma dell'accordo da concludersi tra la Germania e la Polonia, il cantiere relativamente alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto («IVA»), dovrebbe essere ritenuto come parte del territorio polacco per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dei lavori. (4) La Germania e la Polonia ritengono pertanto che le disposizioni fiscali dell'accordo siano giustificate ai fini della semplificazione delle procedure di conformità agli obblighi in materia di IVA. In assenza di tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le transazioni sulla base del territorio in cui esse avvengono, il che comporterebbe complicazioni per le imprese appaltatrici responsabili dell'opera. (5) Poiché la misura speciale semplifica la procedura di riscossione dell'IVA e che potrebbe avere solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale degli Stati membri riscosso allo stadio del consumo finale, è opportuno derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE e disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą avvengano sul territorio della Polonia e siano quindi assoggettati all'IVA polacca. (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Germania e la Polonia sono autorizzate a trattare la zona del cantiere del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come parte del territorio della Polonia ai fini delle forniture di merci e servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018 Per il Consiglio Il presidente V. GORANOV ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 .

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