Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 0647/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell’11 maggio 2020 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 11/05/2020 In vigore dal: 11/05/2020 Documento ufficiale

Qual è la soglia di fatturato per l'esenzione IVA in Italia secondo la Decisione UE 2020/647 e fino a quando rimane in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio autorizza l'Italia ad applicare una deroga speciale al regime ordinario di IVA, permettendo l'esenzione per i soggetti passivi (imprese e professionisti) il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 euro. Questa misura è facoltativa: i contribuenti possono comunque scegliere di applicare il regime IVA ordinario secondo l'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. La deroga rimane in vigore dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale l'Italia dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 sul regime speciale per le piccole imprese. L'Italia ha inoltre la facoltà di innalzare la soglia dei 65.000 euro al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali, compensando l'inflazione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell’11 maggio 2020 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2020/647 of 11 May 2020 authorising the Italian Republic to apply a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

14.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 151/7 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/647 DEL CONSIGLIO dell’11 maggio 2020 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio ( 2 ) possono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. (2) Con decisione 2008/737/CE ( 3 ) , l’Italia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010. (3) Con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio ( 4 ) , l’Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2013. (4) Con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio ( 5 ) , l’Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2016. La soglia del volume d’affari annuo è stata innalzata a 65 000 EUR. (5) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio ( 6 ) la validità di detta autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data fosse anteriore. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 ( 7 ) che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. (6) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e a innalzare la soglia e la portata dell’esenzione. (7) Con lettera del 20 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 23 settembre 2019 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. (8) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 dicembre 2019, l’Italia ha rivisto la sua richiesta, chiedendo soltanto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. (9) Con lettera del 10 dicembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda rivista presentata dall’Italia. Con lettera dell’11 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda rivista. (10) Dalle informazioni fornite dall’Italia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. (11) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. (12) Secondo le informazioni fornite dall’Italia, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale. (13) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto l’Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità delle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 8 ) . (14) Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo. (15) È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. La direttiva (UE) 2020/285 dispone che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. (16) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga e che la sua applicazione non crei incertezza giuridica in relazione al periodo fiscale in corso, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2020, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR. L’Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67 ). ( 3 ) Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell’8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11 ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 8 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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