Circolare In vigore Agevolazioni

Circolare 984/2014

Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione

Pubblicato: 22/11/2010 In vigore dal: 22/11/2010 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali sull'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali secondo la legge 984/1977?

Spiegato da FiscoAI
La legge 27 dicembre 1977, n. 984 prevede agevolazioni fiscali per le cooperative e le società forestali che acquistano fondi rustici, permettendo loro di pagare le imposte di registro e ipotecarie in misura fissa anziché ordinaria. Il requisito fondamentale è che i fondi rustici acquisiti siano idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'agevolazione non è subordinata all'effettiva realizzazione di interventi di forestazione né all'approvazione e esecuzione di un piano di coltura e conservazione entro tre anni dall'acquisto. La Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 7 (che disciplina i benefici fiscali) e l'articolo 10 (che disciplina gli obblighi gestionali e i piani colturali) perseguono finalità diverse e non sono collegati: il primo riguarda solo i benefici finanziari, il secondo gli indirizzi generali per la forestazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi disposto l'abbandono delle pretese tributarie basate esclusivamente sulla mancata realizzazione di interventi di forestazione, quando sia comunque provata l'idoneità del fondo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione

Testo normativo

CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso ______________ OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione INDICE 1. PREMESSA……………………………........................................................3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE…………………….4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE………………………………6 2 1. Premessa Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività riguardanti il contenzioso tributario sono state individuate diverse controversie riguardanti la revoca delle agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria, concesse ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Detta norma prevede che “Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: … b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;…”. Il successivo articolo 10, comma 7, della medesima legge, dispone: “I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti”. In sede di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto che il beneficio del pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa fosse condizionato all’effettivo incremento dell’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, da realizzarsi mediante effettivi interventi di forestazione sul fondo acquisito, così come progettati e individuati dal piano di coltura e conservazione redatto ai sensi del citato articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977. Al fine di evitare la revoca dell’agevolazione, inoltre, detto piano avrebbe 3 dovuto essere non solo approvato, ma anche posto in esecuzione nel termine triennale dalla stipula del rogito notarile d’acquisto. Conclusivamente, in assenza dei predetti interventi di forestazione, gli Uffici hanno disconosciuto il beneficio fiscale di cui all’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge n. 984 del 1977, applicando agli atti di acquisto posti in essere dalle cooperative e società forestali le imposte di registro e ipotecarie in misura ordinaria. 2. Giurisprudenza della Corte di Cassazione Con ordinanza 13 maggio 2009, n. 11169, la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 7, comma 4, lettera b), è l’idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 10.” (in senso conforme, anche ordinanza 1° settembre 2009, n. 19075). In merito alla relazione tra l’articolo 7 e l’articolo 10 della legge n. 984 del 1977, la Suprema Corte ha evidenziato che si tratta di due dati legislativi che si prefiggono finalità propedeutiche diverse; infatti, “l’art. 7 consente la concessione di soli benefici finanziari – ivi compreso quello sotteso all’acquisto del fondo rurale che sia idoneo <ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali>, mentre l’art. 10 specifica <gli indirizzi generali per il settore della forestazione, …riguardo alle esigenze dell’incremento della produzione legnosa> ed impone ai <proprietari ed ai possessori…dei terreni rimboschiti o migliorati di compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo 4 quanto stabilito dalle leggi regionali>” (v. sentenza 20 giugno 2008, n. 16832). Sulla base del suddetto orientamento, la tesi secondo cui, al fine di evitare la revoca dell’agevolazione in parola, il piano di coltura e conservazione di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977 non solo dovrebbe essere approvato, ma anche in corso di esecuzione nel termine triennale dalla stipula del rogito notarile, a giudizio della Suprema Corte, è da ritenere “del tutto erronea stante l’assenza di richiami nell’art. 7 agli artt. 3 e 10 che disciplinano il procedimento di valutazione e approvazione dei piani colturali” (v. sentenza 12 giugno 2009, n. 13656). In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità la concessione dei citati benefici fiscali non è correlata alla sussistenza del piano di coltura di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977, ma esclusivamente alla idoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad aumentare “l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”. 3. Gestione del contenzioso pendente Preso atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si reputa non ulteriormente sostenibile la tesi degli Uffici che nega la spettanza delle agevolazioni in argomento motivando tale disconoscimento con la mancata realizzazione di interventi di forestazione, disciplinati dall’organo competente in materia attraverso l’approvazione di un piano di coltura e forestazione di cui al citato articolo 10 della legge n. 984 del 1977. Alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, l’idoneità dei “…fondi rustici … ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali” di cui al citato articolo 7, comma 4, lett. b) non può in alcun modo essere collegata al suddetto articolo 10, fondandosi esso su condizioni e presupposti giuridici di differente natura. 5 In conclusione, si ritiene che la pretesa tributaria debba essere abbandonata laddove la motivazione del recupero si fondi esclusivamente sull’assenza di concreti interventi di forestazione secondo il dettato dell’articolo 10 della legge n. 984 del 1977, pur in presenza dell’idoneità del fondo ad incrementare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, secondo le previsioni dell’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per completezza, si fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 13590 del 17 giugno 2010 – in risposta ad una richiesta di parere della scrivente – ha affermato che le condizioni che escludono in modo assoluto “…la possibilità di riconoscere l’idoneità ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito sono quelle che impediscono la coltivazione in generale: cioè che il fondo nel quale insiste il terreno oggetto di compravendita sia situato al di sopra del limite degli alberi (quel limite altitudinale al di sopra del quale non crescono gli alberi che varia da area ad area); altre condizioni riguardano quei tipi di suoli (salsi, calanchiferi, dunali, ecc.) sui quali di solito non è possibile alcuna coltivazione né erbacea né arborea, ma solo eventuale vegetazione spontanea”. Sarà cura delle strutture territoriali proseguire, invece, nel giudizio instaurato qualora la pretesa tributaria attenga alla mancata ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma agevolativa in esame (quali, a titolo meramente esemplificativo, la natura di fondo rustico del terreno acquisito in proprietà, la qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario dell’agevolazione, etc.), ovvero in presenza di altre questioni di carattere processuale. Si invitano, pertanto, le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – qualora ricorrano le condizioni sopra evidenziate dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Si ricorda, infine, che nel caso di abbandono della controversia e di 6 richiesta di cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificarne la compensazione. * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare 984/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Le agevolazioni tributarie per cooperative e società forestali secondo la legge 984/1977 riguardano l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, applicabili all'acquisto di fondi rustici idonei al miglioramento delle colture forestali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra i requisiti dell'articolo 7 (idoneità del fondo) e gli obblighi dell'articolo 10 (piano di coltura), poiché la giurisprudenza ha escluso il collegamento tra benefici fiscali e realizzazione effettiva di interventi di forestazione.

Normative correlate

Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Legge 89/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivi…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Messaggio INPS 1215/2026
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’ar…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Circolare

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… 199/2025 Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui red… 9680913/2014 Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese … 192/2024 Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bilancio 2025… 207/2024 Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/28… 180/2024 Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024 8410827/2024
Vedi tutti i Circolare →