Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione
Quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali sull'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali secondo la legge 984/1977?
Spiegato da FiscoAI
La legge 27 dicembre 1977, n. 984 prevede agevolazioni fiscali per le cooperative e le società forestali che acquistano fondi rustici, permettendo loro di pagare le imposte di registro e ipotecarie in misura fissa anziché ordinaria. Il requisito fondamentale è che i fondi rustici acquisiti siano idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'agevolazione non è subordinata all'effettiva realizzazione di interventi di forestazione né all'approvazione e esecuzione di un piano di coltura e conservazione entro tre anni dall'acquisto. La Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 7 (che disciplina i benefici fiscali) e l'articolo 10 (che disciplina gli obblighi gestionali e i piani colturali) perseguono finalità diverse e non sono collegati: il primo riguarda solo i benefici finanziari, il secondo gli indirizzi generali per la forestazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi disposto l'abbandono delle pretese tributarie basate esclusivamente sulla mancata realizzazione di interventi di forestazione, quando sia comunque provata l'idoneità del fondo.
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Riferimento normativo
Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione
Testo normativo
CIRCOLARE N. 55/E
Roma, 22 novembre 2010
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
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OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria per
l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società
forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre
1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione
INDICE
1. PREMESSA……………………………........................................................3
2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE…………………….4
3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE………………………………6
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1. Premessa
Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività
riguardanti il contenzioso tributario sono state individuate diverse controversie
riguardanti la revoca delle agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro e
ipotecaria, concesse ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge 27
dicembre 1977, n. 984.
Detta norma prevede che “Le cooperative e le società forestali sono
ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in
misura fissa per i seguenti atti: … b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici
idonei ad aumentare l'efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il
miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;…”.
Il successivo articolo 10, comma 7, della medesima legge, dispone: “I
proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della
presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione
delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed
approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla
legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di
coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido
accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti”.
In sede di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, alcuni Uffici
dell’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto che il beneficio del pagamento delle
imposte di registro e ipotecaria in misura fissa fosse condizionato all’effettivo
incremento dell’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e
qualitativo delle colture forestali, da realizzarsi mediante effettivi interventi di
forestazione sul fondo acquisito, così come progettati e individuati dal piano di
coltura e conservazione redatto ai sensi del citato articolo 10, comma 7, della
legge n. 984 del 1977.
Al fine di evitare la revoca dell’agevolazione, inoltre, detto piano avrebbe
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dovuto essere non solo approvato, ma anche posto in esecuzione nel termine
triennale dalla stipula del rogito notarile d’acquisto.
Conclusivamente, in assenza dei predetti interventi di forestazione, gli
Uffici hanno disconosciuto il beneficio fiscale di cui all’articolo 7, comma 4, lett.
b), della legge n. 984 del 1977, applicando agli atti di acquisto posti in essere
dalle cooperative e società forestali le imposte di registro e ipotecarie in misura
ordinaria.
2. Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Con ordinanza 13 maggio 2009, n. 11169, la Corte di Cassazione ha
affermato che “In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire
della tassazione agevolata prevista dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 984,
articolo 7, comma 4, lettera b), è l’idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto
ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non
richiedendosi l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi della
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 10.” (in senso conforme, anche
ordinanza 1° settembre 2009, n. 19075).
In merito alla relazione tra l’articolo 7 e l’articolo 10 della legge n. 984 del
1977, la Suprema Corte ha evidenziato che si tratta di due dati legislativi che si
prefiggono finalità propedeutiche diverse; infatti, “l’art. 7 consente la
concessione di soli benefici finanziari – ivi compreso quello sotteso all’acquisto
del fondo rurale che sia idoneo <ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il
relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle
colture forestali>, mentre l’art. 10 specifica <gli indirizzi generali per il settore
della forestazione, …riguardo alle esigenze dell’incremento della produzione
legnosa> ed impone ai <proprietari ed ai possessori…dei terreni rimboschiti o
migliorati di compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in
base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo
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quanto stabilito dalle leggi regionali>” (v. sentenza 20 giugno 2008, n. 16832).
Sulla base del suddetto orientamento, la tesi secondo cui, al fine di evitare
la revoca dell’agevolazione in parola, il piano di coltura e conservazione di cui
all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977 non solo dovrebbe essere
approvato, ma anche in corso di esecuzione nel termine triennale dalla stipula del
rogito notarile, a giudizio della Suprema Corte, è da ritenere “del tutto erronea
stante l’assenza di richiami nell’art. 7 agli artt. 3 e 10 che disciplinano il
procedimento di valutazione e approvazione dei piani colturali” (v. sentenza 12
giugno 2009, n. 13656).
In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità la concessione dei
citati benefici fiscali non è correlata alla sussistenza del piano di coltura di cui
all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977, ma esclusivamente alla
idoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad
aumentare “l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il
miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.
3. Gestione del contenzioso pendente
Preso atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
si reputa non ulteriormente sostenibile la tesi degli Uffici che nega la spettanza
delle agevolazioni in argomento motivando tale disconoscimento con la mancata
realizzazione di interventi di forestazione, disciplinati dall’organo competente in
materia attraverso l’approvazione di un piano di coltura e forestazione di cui al
citato articolo 10 della legge n. 984 del 1977.
Alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, infatti,
l’idoneità dei “…fondi rustici … ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il
relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle
colture forestali” di cui al citato articolo 7, comma 4, lett. b) non può in alcun
modo essere collegata al suddetto articolo 10, fondandosi esso su condizioni e
presupposti giuridici di differente natura.
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In conclusione, si ritiene che la pretesa tributaria debba essere
abbandonata laddove la motivazione del recupero si fondi esclusivamente
sull’assenza di concreti interventi di forestazione secondo il dettato dell’articolo
10 della legge n. 984 del 1977, pur in presenza dell’idoneità del fondo ad
incrementare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, secondo le previsioni
dell’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per completezza, si fa presente che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con nota prot. n. 13590 del 17 giugno 2010 – in risposta ad
una richiesta di parere della scrivente – ha affermato che le condizioni che
escludono in modo assoluto “…la possibilità di riconoscere l’idoneità ad
aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito sono quelle che
impediscono la coltivazione in generale: cioè che il fondo nel quale insiste il
terreno oggetto di compravendita sia situato al di sopra del limite degli alberi
(quel limite altitudinale al di sopra del quale non crescono gli alberi che varia
da area ad area); altre condizioni riguardano quei tipi di suoli (salsi,
calanchiferi, dunali, ecc.) sui quali di solito non è possibile alcuna coltivazione
né erbacea né arborea, ma solo eventuale vegetazione spontanea”.
Sarà cura delle strutture territoriali proseguire, invece, nel giudizio
instaurato qualora la pretesa tributaria attenga alla mancata ricorrenza dei
presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma agevolativa in esame
(quali, a titolo meramente esemplificativo, la natura di fondo rustico del terreno
acquisito in proprietà, la qualifica di cooperativa o società forestale del
beneficiario dell’agevolazione, etc.), ovvero in presenza di altre questioni di
carattere processuale.
Si invitano, pertanto, le strutture territoriali a riesaminare le controversie
pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria –
con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – qualora
ricorrano le condizioni sopra evidenziate dal consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Si ricorda, infine, che nel caso di abbandono della controversia e di
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richiesta di cessazione della materia del contendere, occorre prendere
motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice
elementi che possano giustificarne la compensazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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Le agevolazioni tributarie per cooperative e società forestali secondo la legge 984/1977 riguardano l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, applicabili all'acquisto di fondi rustici idonei al miglioramento delle colture forestali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra i requisiti dell'articolo 7 (idoneità del fondo) e gli obblighi dell'articolo 10 (piano di coltura), poiché la giurisprudenza ha escluso il collegamento tra benefici fiscali e realizzazione effettiva di interventi di forestazione.
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