Circolare In vigore Redditi Persone

Circolare 917/2014

Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina

Pubblicato: 28/06/2016 In vigore dal: 28/06/2016 Documento ufficiale

Come viene tassato il rimborso delle obbligazioni argentiane percepito dagli investitori italiani secondo l'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 30/E del 2016 chiarisce il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi ricevuti dagli investitori italiani che hanno sottoscritto obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. A seguito della moratoria dichiarata dall'Argentina nel 2001 e della successiva ristrutturazione del debito, gli obbligazionisti che hanno partecipato all'arbitrato presso l'ICSID hanno raggiunto un accordo transattivo nel 2016 per il rimborso del capitale al 150% del valore nominale. Le somme corrisposte dall'Argentina costituiscono reddito diverso di natura finanziaria, generando una plusvalenza imponibile calcolata come differenza tra l'importo rimborsato e il costo di acquisto del titolo. Questa plusvalenza è soggetta all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, aliquota agevolata applicabile ai redditi da obbligazioni estere che garantiscono adeguato scambio di informazioni, percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

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Riferimento normativo

Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina

Testo normativo

CIRCOLARE N. 30/E Direzione Centrale Normativa 28/06/2016 OGGETTO: Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 2 INDICE Trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina .......................................................................................................... 3 3 Trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina In data 23 dicembre 2001, la Repubblica Argentina ha dichiarato la moratoria dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi decretando, conseguentemente, l’interruzione del pagamento degli interessi nonché la sospensione del rimborso alla scadenza. In data 14 gennaio 2005, con riferimento alle obbligazioni sottoscritte da investitori italiani, il predetto Stato debitore ha promosso una Offerta Pubblica di Scambio Volontaria, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), con la quale è stato offerto ai risparmiatori di scambiare le “vecchie obbligazioni” con una serie di “nuove obbligazioni” emesse dalla Repubblica Argentina. A tale operazione di ristrutturazione del debito hanno aderito alcuni degli originari investitori italiani mentre altri (di seguito, “Obbligazionisti”) hanno avviato un arbitrato (di seguito, “Arbitrato”) dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (di seguito, “ICSID”), organismo arbitrale della Banca Mondiale. L’Arbitrato è stato promosso dall’Associazione Task Force Argentina (di seguito, “TFA”), in nome e per conto degli Obbligazionisti, in forza delle disposizioni del Trattato Bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti del 22 maggio 1990. In pendenza dell’emissione della decisione da parte del Tribunale Arbitrale, TFA e la Repubblica Argentina hanno avviato le negoziazioni che hanno condotto alla stipula di un accordo (di seguito, “Accordo”) per la definizione transattiva del procedimento arbitrale avviato dinanzi all’ICSID. L’Arbitrato si concluderà a seguito del buon esito dell’Accordo. 4 Il predetto Accordo, preceduto da un’intesa preliminare sottoscritta in data 31 gennaio 2016, è stato firmato il 21 aprile 2016 dalla Repubblica Argentina e dalla TFA, in nome e per conto di tutti i titolari di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina che abbiano preso parte all’Arbitrato. In termini generali, l’Accordo prevede il pagamento in denaro di un importo pari al 150 per cento del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’Arbitrato. Più precisamente, l’Accordo (redatto in lingua inglese) stabilisce che “it is understood and agreed that the Italian Bondholders' settlement payment is a refund of the principal of the Relevant Bonds”. In altri termini, lo stesso prevede che, a fronte della restituzione allo Stato emittente (per il relativo annullamento) delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, questi ultimi riceveranno una somma che è la restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione. Ciò posto, si pone il dubbio di chiarire quale sia il trattamento fiscale applicabile in capo ai predetti investitori italiani a fronte della percezione di detta somma di denaro superiore al valore nominale dei titoli sottoscritti ed oggetto di annullamento/rimborso. Al riguardo, appare utile rilevare che oggetto del predetto Accordo transattivo è il rimborso del capitale versato in sede di sottoscrizione dei titoli (“refund of the principal”), nella misura corrispondente al pagamento in contanti di un importo pari al 150 per cento del relativo valore nominale, con contestuale annullamento dei titoli rimborsati. In considerazione della particolarità della fattispecie in esame e della circostanza che, nonostante la dichiarazione di moratoria dei titoli, l’investimento finanziario abbia prodotto un rendimento positivo per gli originari sottoscrittori, si ritiene che le somme corrisposte dall’emittente Repubblica Argentina agli Obbligazionisti, in cambio dell’annullamento dei titoli per effetto del rimborso, costituiscono reddito diverso di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 5 1, lettera c-ter), del Tuir, generando in capo ai medesimi soggetti, se percepiti al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o di imprese, una plusvalenza imponibile. Detta plusvalenza è costituita dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione, ai sensi del comma 6, dell’articolo 68 del Tuir. Ai fini della predetta tassazione, si fa presene che i redditi in esame sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Al riguardo, si evidenzia che gli ultimi aumenti dell’aliquota imposta non si rendono applicabili ai redditi derivanti da obbligazioni emesse da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni nei confronti di persone fisiche che percepiscono tale reddito al di fuori dell’attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Pertanto, i redditi in esame saranno assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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La normativa riguarda il trattamento delle plusvalenze su titoli obbligazionari esteri secondo l'articolo 67 TUIR, con applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 461/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare il calcolo della plusvalenza finanziaria, l'aliquota agevolata al 12,50% per obbligazioni di Stati esteri cooperativi, e la distinzione tra redditi da capitale e redditi d'impresa ai fini della corretta qualificazione e tassazione.

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