Circolare In vigore Procedimenti

Circolare 66/2014

Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti

Pubblicato: 07/11/2014 In vigore dal: 07/11/2014 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 a partire dal 1° ottobre 2014 e in quali casi è ancora consentito utilizzare il modello cartaceo?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 27/2014 dell'Agenzia delle Entrate introduce nuovi obblighi di telematizzazione per la presentazione delle deleghe di pagamento F24, applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2014. La norma riguarda tutti i contribuenti, sia persone fisiche che titolari di partita IVA, quando presentano modelli F24 in tre specifiche situazioni: quando il saldo è pari a zero (compensazioni totali), quando vi sono crediti compensati con saldo positivo, oppure quando l'importo supera i 1.000 euro. In questi casi, la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, Fisconline, Entratel) oppure i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane, agenti della riscossione).

Il modello F24 cartaceo rimane consentito solo in situazioni residuali e specifiche: per i non titolari di partita IVA che versano importi fino a 1.000 euro senza compensazioni; per i modelli precompilati dagli enti impositori con saldo superiore a 1.000 euro ma senza crediti; per i versamenti rateali già in corso fino al 31 dicembre 2014; e per chi utilizza crediti d'imposta fruibili esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Per i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente, la normativa prevede soluzioni alternative: possono rivolgersi a intermediari abilitati che consentono pagamenti tramite carte prepagate o altre modalità, oppure utilizzare il modello cartaceo in via residuale. In caso di crediti in compensazione, possono presentare telematicamente un F24 a saldo zero presso l'Agenzia e versare il restante debito in forma cartacea.

La circolare chiarisce che questi obblighi si aggiungono a quelli già vigenti per i titolari di partita IVA, in particolare l'obbligo di telematizzazione per i versamenti di imposte e contributi e l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti

Testo normativo

CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ______________ Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti 2 INDICE 1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89 ........................................................................................................................................ 4 2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 ....................................... 5 3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO ............................................................................................................................ 6 4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE ............................................................................................................................ 7 3 PREMESSA L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. In particolare, è previsto che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”. Con la presente circolare sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria). 4 1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89 Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014: a) i modelli F24 a saldo zero1 potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate: - direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”2 dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; - per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007; b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in 1 Nel modello F24 “a saldo zero” l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero. 2 “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. “F24 online”, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia. 5 compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica: - mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sopra richiamati; - mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). 2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia. In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare: - modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; - esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui. 6 Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero. 3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro. La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari. F24 precompilati dall’ente impositore Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. 7 Versamenti rateali in corso Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi. 4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che: a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con 8 modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare 66/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare 27/2014 disciplina gli obblighi di telematizzazione del modello F24, strumento fondamentale per versamenti di imposte, contributi e compensazioni di crediti tributari. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le regole sulla presentazione telematica tramite Fisconline ed Entratel, le eccezioni per il modello cartaceo, e le disposizioni specifiche per titolari di partita IVA, soggetti non titolari di partita IVA, e contribuenti senza conto corrente. La normativa incide sulla gestione operativa dei versamenti, sulle compensazioni di crediti IVA e sulla pianificazione dei flussi di cassa aziendali.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Circolare

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… 199/2025 Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui red… 9680913/2014 Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese … 192/2024 Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bilancio 2025… 207/2024 Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/28… 180/2024 Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024 8410827/2024
Vedi tutti i Circolare →