Qual è la procedura di autorizzazione all'appello per gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria secondo l'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 546/1992?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 546/1992 stabilisce che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono ottenere un'autorizzazione preventiva dal responsabile del servizio contenzioso della Direzione regionale competente prima di proporre un appello principale. Questa norma rappresenta uno strumento di controllo e coordinamento delle Direzioni regionali sugli uffici subordinati. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto all'autorizzazione la natura di presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del giudizio. Tuttavia, con l'istituzione delle Agenzie fiscali (D.Lgs. 300/1999), la Corte di cassazione ha assunto una posizione diversa, escludendo l'applicabilità della norma alle Agenzie in quanto gli uffici ministeriali cui la disposizione faceva riferimento sono stati soppressi. Nonostante questo orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione finanziaria ha disposto che la procedura di autorizzazione continui ad essere applicata sistematicamente dagli Uffici e dalle Direzioni regionali come strumento concreto di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.
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Riferimento normativo
Articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - autorizzazione all’appello
Testo normativo
CIRCOLARE N.65/E
Roma,03 dicembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 - autorizzazione all’appello
1. Premessa
L’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, recante l’autorizzazione alla proposizione dell’appello principale, stabilisce
che “Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere
previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale
delle entrate;…”.
2. Orientamento della Corte di cassazione
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
formatosi con riferimento all’assetto organizzativo preesistente alla attivazione
delle Agenzie fiscali, è considerato inammissibile il ricorso in appello dell’ufficio
periferico dell’Amministrazione finanziaria proposto senza l’autorizzazione da
parte della Direzione regionale.
Detta giurisprudenza, sebbene l’articolo 52 comma 2 non contenga una
espressa previsione in tal senso, è concorde nel riconoscere all’autorizzazione
natura di presupposto processuale, la cui mancanza determina l’inammissibilità
del gravame, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio (cfr. Cass., n. 13576 dell’11 giugno 2007; n. 13196 del 6 giugno 2007;
2
n. 20516 del 22 settembre 2006; n. 20782 del 16 ottobre 2005; n. 4040 del 27
febbraio 2004; n. 11321 del 29 agosto 2001).
A seguito della istituzione delle Agenzie fiscali, la Corte di cassazione ha
assunto una posizione diversa. Con la sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005,
pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato che “La disposizione dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, …, deve essere ritenuta non più
suscettibile di applicazione nell’intervenuta operatività della normativa, di cui al
D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad
esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai
dipartimenti e dagli Uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle
medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi
secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia (art. 57): è
palese che, nell’intervenuta soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali
ai quali essa fa riferimento, si deve escludere che da detta norma possano farsi
discendere condizionamenti al diritto delle agenzie, e, in particolare,
dell’Agenzia del Demanio, di impugnare in appello le sentenze delle
Commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli” (in senso conforme cfr.
Cass. n. 20516 del 22 settembre 2006; n. 14912 del 28 giugno 2007).
3. Istruzioni operative
Indipendentemente dal predetto orientamento giurisprudenziale, si ritiene
che gli Uffici e le Direzioni regionali debbano continuare ad applicare
sistematicamente la procedura di autorizzazione all’appello prevista dall’articolo
52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto si tratta di uno strumento per
il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo da
parte delle Direzioni regionali nei confronti degli Uffici ai sensi del comma 3
dell’articolo 4 del regolamento di amministrazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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L'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 546/1992 disciplina l'autorizzazione all'appello e rappresenta un presupposto processuale nel contenzioso tributario. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa procedura quando assistono l'Amministrazione finanziaria in giudizi presso le Commissioni tributarie, considerando anche l'evoluzione normativa legata alle Agenzie fiscali e alle loro competenze in materia di impugnazioni.
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