Circolare In vigore IVA

Circolare 41/2014

Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

Pubblicato: 26/02/2008 In vigore dal: 26/02/2008 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di controllo e la documentazione richiesta per l'immatricolazione di autoveicoli usati acquistati da operatori comunitari in regime IVA del margine?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 14/E del 2008 disciplina il procedimento di controllo preliminare che gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate devono effettuare prima di autorizzare l'immatricolazione di autoveicoli usati provenienti dall'Unione Europea acquistati in regime IVA del margine. Questa normativa si applica agli operatori nazionali che acquistano auto usate da soggetti comunitari e intendono applicare il regime speciale del margine, al fine di contrastare le frodi IVA nel "mercato parallelo" delle autovetture. L'operatore deve esibire agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate: la fattura di acquisto, la carta di circolazione estera e una dichiarazione che attesti la provenienza legittima del veicolo (da consumatore privato, operatore senza diritto a detrazione, soggetto in franchigia o altro operatore in regime margine). Gli Uffici verificano preliminarmente che la prima immatricolazione sia antecedente di almeno sei mesi, che tra i precedenti proprietari figuri almeno una persona fisica, e che la continuità dei passaggi sia documentata. Solo dopo il riscontro positivo di questi requisiti minimi, l'Ufficio comunica i dati al Dipartimento dei Trasporti per consentire l'immatricolazione, ferma restando la possibilità di successivi accertamenti sulla legittimità effettiva dell'applicazione del regime margine.

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Riferimento normativo

Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

Testo normativo

CIRCOLARE N. 14/E Roma, 26 febbraio 2008 Direzione Centrale Accertamento OGGETTO: Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85. Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i fenomeni di frode all’IVA nel settore del “mercato parallelo” delle autovetture oggetto di acquisti intracomunitari, di cui all’art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, sono diventate operative le disposizioni, previste dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 282, riguardanti l’introduzione di un nuovo modello “F24 Auto UE” per le cessioni di auto provenienti da tale “mercato”, e l’individuazione dei criteri di esclusione dal nuovo adempimento. In questa prima fase di applicazione delle nuove procedure di immatricolazione sono venute emergendo alcune difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell’Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime IVA del margine. 2 Anche a seguito di incontri con il Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire l’eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale IVA e salvaguardare l’affidamento degli operatori legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l’immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine. A tal fine l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione presso gli S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata, necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo: 1) fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di acquisto; 2) carta di circolazione estera; 3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da: a) un privato consumatore; b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro; d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine. Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della carta di circolazione e della fattura o di altro titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad 3 un controllo preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime IVA del margine; in tale contesto, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno: a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi; b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale; c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi. A seguito dell’esito positivo dei riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione dell’autoveicolo. Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell’autoveicolo - l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine. Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla 4 comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l’Ufficio trasmetterà una segnalazione all’area controllo per l’attivazione immediata di un controllo fiscale, supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari. Infine, qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui al punto 3), non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle fattispecie sopra elencate, l’Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione solo dopo che l’area controllo abbia verificato – anche attraverso l’ausilio dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari – che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine. Si ribadisce che la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto all’eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell’immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime speciale IVA. Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l’immatricolazione dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamenti sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime speciale IVA, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione esibita. Nella successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente richiedere l’assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell’Unione Europea. In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno procedere all’immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati provenienti dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno, quindi, 5 preventivamente effettuare le operazioni di controllo documentale, secondo le istruzioni innanzi illustrate.

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La Circolare 14/E riguarda il regime IVA del margine per autoveicoli usati, l'acquisto intracomunitario di auto, la frode IVA nel mercato parallelo e i controlli preliminari sulla documentazione. Commercialisti e operatori del settore automotive devono conoscere i requisiti di legittimità del margine, la cooperazione amministrativa con gli Stati membri UE e le modalità di immatricolazione presso la Motorizzazione, nonché il rischio di accertamenti successivi sulla corretta applicazione del regime speciale.

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